Nella gestione delle dinamiche endofamiliari, talvolta si corre il rischio che strumenti complessi quali, ad esempio, i trust possano non rivelarsi adeguati.
Ed allora, è importante sottolineare come l’obiettivo di un sereno passaggio generazionale o la gestione del patrimonio familiare possano essere attuati attraverso operazioni straordinarie, modifiche statutarie in contenitori societari ad hoc.
L’utilizzazione della società semplice è una delle varie soluzioni cui si può ricorrere per l’intestazione di beni immobili e di partecipazioni societarie, al fine di pianificare una loro ottimale intestazione e pure al fine di organizzarne il trasferimento, specie se nell’ambito di una stessa famiglia.
Immettere determinati beni in una società semplice formata dai figli significa adottare per la loro gestione le regole del diritto societario e non le regole della comproprietà; inoltre, ad esempio, qualora si intendesse cedere l’intero patrimonio della società, si potrebbe cedere le partecipazioni nella società stessa (invece che i singoli beni), con indubbi vantaggi sotto il profilo fiscale.
Perché scegliere una società semplice
Uno dei primissimi stimoli alla scelta della società semplice è indubbiamente quello relativo alla totale assenza di qualsiasi formalismo: la società semplice non ha libri, non ha bilanci, non ha organi societari, visto che, come noto, ogni socio è amministratore in via disgiunta dagli altri, non ha adempimenti da compiere, a parte quelli fiscali.
Questa caratteristica porta con sé, oltre all’evidente semplificazione, un ulteriore importante vantaggio, che consiste in un conseguente importante abbattimento dei costi di gestione.
Ad esempio, l’iscrizione presso il registro delle imprese, viene talvolta interpretata come “facoltativa”: in alcuni casi, volutamente, le società semplici (che non devono operare nel circuito economico, limitandosi a svolgere il ruolo di “casseforti” di famiglia) non vengono iscritte nel registro, ricercandosi con questo atteggiamento una forma di anonimato, per quanto possibile.[1]
Infine, non trattandosi di una struttura di natura commerciale, ovviamente la fiscalità della società semplice risente di questa impostazione: essa non produce reddito d’impresa ma determina il proprio imponibile (che poi viene ribaltato sui soci “per trasparenza”) mediante la sommatoria delle varie categorie di reddito che essa produce (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi, ecc.).
La flessibilità della società semplice holding
Una caratteristica saliente della società semplice è quella di essere una struttura assai flessibile e quindi perfettamente adattabile al caso concreto.
Basti pensare, per fare appena qualche esempio, a:
- le regole sull’amministrazione:
la società semplice è organizzata secondo la regola per cui ciascun socio è amministratore in via autonoma l’uno dall’altro e ciascun amministratore è pure il rappresentante della società, sempre in via disgiunta, ma è consentito che queste regole si possano completamente ribaltare, di modo che si possa stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta, se non per tutte, almeno per le operazioni principali o più impegnative;
- le decisioni sulle modifiche dei patti sociali:
esse sono normalmente sottoposte al principio unanimistico, nel senso che la decisione non è approvata se non vi sia il concorso di tutti i soci, ma è consentito introdurre delle modifiche a questa impostazione, come maggioranze semplificate o diritti di veto.
La possibilità di introdurre rilevanti modifiche di gestione consente di amministrare la società regolandola nel modo più utile rispetto allo scopo sociale ed alle esigenze dei soci, cosa che diventa fondamentale in presenza di holding di tipo familiare, che necessitano di uno strumento flessibile che consenta che si possano adattare rapidamente e senza eccessivi formalismi alle mutate circostanze che possono attraversare la vita dei membri del nucleo familiare.
La fiscalità della società semplice.
Come già anticipato, ai fini delle imposte sui redditi la società semplice rappresenta il classico soggetto fiscalmente trasparente: il reddito complessivo della società, determinato in capo alla medesima, viene attribuito ai soci che lo dichiarano proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.
La società semplice determina un reddito complessivo che scaturisce dalla somma delle diverse categorie di reddito previste nell’ambito del testo unico.
In pratica, le regole fiscali di una società semplice, per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo, sono le stesse di una persona fisica.
Le aliquote di imposta sono quelle dei soci che dichiarano il reddito determinato in capo alla società semplice.
A titolo di esempio se una società semplice cede una partecipazione qualificata si applicano le regole del capital gain (articolo 67 del testo unico) per cui il 40% della plusvalenza deve essere portato a tassazione.
Tale reddito, determinato in capo alla società, verrà attribuito ai soci della società semplice che lo dichiareranno nel proprio modello unico, per cui le aliquote dell’imposta sul reddito saranno quelle marginali dei singoli soci.
La fiscalità dei soci.
Ai fini delle imposte sui redditi i soci della società semplice sono tassati sulla base del reddito attribuito dalla società semplice indipendentemente dalla percezione dello stesso. Pertanto non vi sarà più alcuna tassazione per i soci nel momento dell’incasso del reddito sotto forma di distribuzione dell’utile della società semplice.
Inoltre, si è dell’avviso, sulla base di considerazioni logico- sistematiche, che le agevolazioni e le esenzioni in capo alla società semplice debbano riflettersi per trasparenza in capo ai soci al momento della distribuzione del reddito.
La gestione della società semplice è particolarmente flessibile e snella in termini amministrativi e procedurali e può essere considerata uno schema indiretto di asset protection, in quanto, come noto, non è tenuta alla redazione delle scritture contabili.
In una recente risposta ad un interpello sul trattamento dell’assegnazione di immobili in sede di scioglimento di una società semplice, la DRE del Piemonte ha inteso chiarire un tema importante e dibattuto.
In presenza di una società semplice non vi è un presupposto impositivo, perché non può svolgere attività commerciale, determinandosi il reddito complessivo con le regole del Tuir per le singole tipologie reddituali, con esclusione delle regole dettate per la quantificazione del reddito d’impresa.
Pertanto, nessun reddito deve essere imputato ai soci.
E se anche la società avesse ceduto i beni realizzando una plusvalenza, questa non sarebbe stata imponibile ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
In quest’ultima ipotesi, la società semplice, dopo la cessione, potrebbe provvedere in un secondo momento a distribuire ai soci le somme ricavate dalla vendita degli immobili.
Anche in questo caso non vi sarebbe reddito tassabile per i soci, visto che vengono distribuiti proventi non imponibili sulla società.
Adempimenti fiscali
Gli unici adempimenti previsti per le società semplici sono quelli fiscali. Tuttavia, anche per questi ultimi sono previste notevoli semplificazioni. Interessante in questo senso è la risposta della Dre del Piemonte all’interpello 901-171/2017 in base alla quale la società semplice, avente meramente ad oggetto la gestione di partecipazioni sociali, non è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo d’imposta non ha percepito redditi in quanto non le sono stati distribuiti dividendi e, quindi, redditi di capitale, e non ha ceduto partecipazioni e, quindi, generato eventuali redditi diversi.
Va chiaramente ricordato che questa o semplificazione non assume validità per le società semplici aventi ad oggetto la gestione di beni immobili che generano in capo alle stesse redditi di natura fondiaria.
In conclusione, questa ulteriore semplificazione fiscale, oltre agli aspetti legati alla flessibilità societaria e ad altri particolari vantaggi quali ad esempio l’inapplicabilità delle norme sulle società di comodo e la possibilità di applicare le stesse norme di rivalutazione previste per le partecipazioni detenute dalle persone fisiche, invita i contribuenti, nell’ambito delle riorganizzazioni aziendali votate al passaggio generazionale o al riassetto familiare, quantomeno a valutare con attenzione la possibilità di collocare al vertice del gruppo una holding nella forma giuridica della società semplice.
[1] Attenzione poiché a questa scelta consegue, nell’esperienza quotidiana, che spesso le banche non consentono di intestare rapporti (quali un banale conto corrente oppure l’accensione di un finanziamento) a società non iscritte.