Nell’ordinamento italiano, la società semplice costituisce storicamente uno degli schemi più utilizzati, non solo per l’esercizio dell’attività di impresa, ma anche per la gestione patrimoniale e il passaggio generazionale. Le ragioni di tale successo vanno ricercate principalmente nei limitati costi di gestione e, soprattutto, nel ridotto impatto fiscale, anche in sede successoria.
Nel corso degli ultimi due decenni, in particolare, il ricorso alla società semplice, spesso in funzione di holding o società veicolo, è notevolmente aumentato a livello nazionale ed internazionale: basti pensare al complesso meccanismo di partecipazioni incrociate – detenute, appunto, tramite società semplici – che caratterizza il controllo dei diversi rami della famiglia Agnelli.
La diffusione di questo modello ha, inevitabilmente, portato le agenzie fiscali – e per quanto qui di interesse, l’Agenzia delle Entrate – a porre una maggiore attenzione sulle ricadute in termini impositivi del suo utilizzo.
Nel corso del 2021, difatti, sono stati emanati diversi provvedimenti, anche tra loro contrastanti, relativi alle società semplici, alcuni dei quali potrebbero comprometterne la funzione di strumento idoneo ad attuare progetti di passaggio generazionale e di gestione del patrimonio.
In tal senso, particolare importanza assumono le pronunce aventi ad oggetto l’applicabilità della disciplina di esenzione dall’imposta di successione a favore di tale tipologia societaria, da un lato, e quelle riguardanti l’imposta di registro, dall’altro.
La recente posizione assunta sul primo tema dall’Agenzia delle Entrate afferma che, al fine di beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni disposto dall’articolo 3, comma 4-ter, del T.U.S., è necessario che la partecipazione caduta in successione consenta di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un’impresa. L’Agenzia afferma, infatti, che la ratio dell’esenzione sta nella volontà di agevolare la continuità generazionale dell’azienda.
Qualora una simile interpretazione fosse confermata, quanto detto avrebbe un impatto significativo sulla prassi commerciale, se si considera, ad esempio, che il conferimento di partecipazione in una holding neo-costituita e il successivo trasferimento mortis causa della stessa (in regime di esenzione) costituisce modalità ricorrente di attuazione del passaggio generazionale nelle imprese.
Per quanto concerne la seconda tematica, invece, si segnala l’Ordinanza n. 33312/2021 della V sezione civile della Suprema Corte, che ha sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite la risoluzione di una delicata questione interpretativa.
Dall’esito di quest’ultima, difatti, potrà essere chiarito se gli atti relativi alle società semplici siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa oppure se a questi debba essere applicata l’imposizione proporzionale.
Sul punto, l’amministrazione finanziaria sostiene, con specifico riguardo ai conferimenti in una società semplice, che gli stessi debbano essere tassati applicando l’imposta di registro in misura proporzionale, determinando di fatto gravosi oneri fiscali ogni qual volta sia necessario attuare un conferimento per trasferire parte di un patrimonio alla società semplice.
Si evince, pertanto, la decisiva importanza delle disposizioni fiscali, dal momento che gli orientamenti dell’amministrazione e della giurisprudenza possono determinare, in breve tempo, l’inefficienza di uno strumento. Si tratta, nel caso di specie, di una ipotesi da prendere in considerazione qualora la Suprema Corte dovesse allinearsi a quanto affermato dall’Agenzia, ponendo fine ad un lungo periodo in cui le società semplici sono state utilizzate come efficaci veicoli di pianificazione successoria.
È necessaria, in conclusione, una costante attenzione all’evoluzione della normativa fiscale, e segnatamente di quella incidente su settori strategici dell’economia del nostro Paese come quello della gestione patrimoniale attuata mediante strumenti societari, al fine di scegliere il mezzo che – in un dato momento storico – risulta essere più idoneo per attuare il passaggio generazionale.
A cura dell’Avv. Giovanni Alessi e del Dott. Dante Irmici