A cura della Dott.ssa Eleonora Rossi.
Con la sentenza n. 13793 del 22 maggio 2019 la Corte di Cassazione dipana, per la prima volta, i dubbi in tema di soggettività passiva ai fini IMU nel caso in cui alla risoluzione del contratto tra società di leasing, non faccia seguito la riconsegna dell’immobile.
La giurisprudenza di merito infatti è equamente divisa tra due orientamenti: un primo che arride agli interessi delle predette società di leasing, interessate a “mantenere” l’onere tributario in capo al locatario finanziario fino alla riconsegna dell’immobile, e l’altro assestato sulla tesi sostenuta dai Comuni, che alla risoluzione del contratto riconducono la soggettività passiva IMU in capo al concedente.
Con la recente decisione della Suprema Corte la questione è stata risolta in favore dell’ente locale impositore.
Infatti, sebbene le istruzioni del MEF allegate al D. M. 30 ottobre 2012 stabiliscano a carico della società di leasing l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU solo in data successiva alla riconsegna del bene, ovvero entro 90 giorni dalla data di restituzione dello stesso, la Corte prende posizione partendo dal dato letterale del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, che, all’Art. 9, così recita: “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. Ne deriva che alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria segue il “ritorno” della soggettività passiva ai fini IMU in capo alla società locatrice, indipendentemente dalla riconsegna del bene oggetto del contratto, evento cui corrisponde il mero riacquisto della materiale disponibilità del bene da parte della società locatrice- concedente.
In tal senso, il Legislatore ha inteso attribuire rilevanza ai fini impositivi non alla semplice detenzione materiale del bene oggetto del contratto di leasing, bensì all’esistenza di un vincolo contrattuale, fungente da titolo legittimante alla detenzione qualificata del bene da parte del locatario finanziario.
Infatti, se la soggettività passiva della società utilizzatrice sorge, ai sensi del co. 1 del citato Art. 9, anche prima della materiale venuta ad esistenza del bene oggetto del contratto di leasing (“per gli immobili da costruire o in corso di costruzione”), ben essendo sufficiente la possibilità giuridica del bene dedotto (Art. 1348 cc) e la venuta a giuridica esistenza del vincolo contrattuale per mezzo del perfezionamento dell’accordo tra locatore e locatario, va da sé che, se tale spostamento della soggettività passiva si realizza in un primo momento con il perfezionamento del contratto, può di nuovo realizzarsi, in senso opposto, soltanto in forza di un “evento” eguale e contrario al primo, ossia la cessazione del vincolo contrattuale.
La norma citata del resto non lascia spazio ad altre interpretazioni, trovandoci di fronte ad una dettagliata previsione in cui il legislatore tam dixit quam voluit, senza peraltro discostarsi dalla ratio cui è ispirata a tutta la disciplina del presupposto impositivo IMU che è, sì, il possesso del bene immobile, ma pur sempre un possesso titolato.
Pertanto, con il punto segnato dalla Suprema Corte, non può più ulteriormente dubitarsi del fatto che, nel periodo intercorrente fra la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e la riconsegna del bene, è sul proprietario-concedente che incombe l’onere di versare il tributo IMU, in quanto il locatario è, in quella determinata circostanza, un mero detentore sine titulo del bene.
Dott.ssa Eleonora Rossi