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Perché può essere utile rivalutare le quote di una S.r.l. prima di una cessione?

La Legge n. 145 del 2018 ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, in relazione a quelli posseduti al 01.01.2019.

La redazione e l’asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (ovvero della prima rata), devono avvenire entro il 30.06.2019.

Perché può essere utile rivalutare le quote di una S.r.l. prima di una cessione?

La Legge n. 145 del 2018 ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, in relazione a quelli posseduti al 01.01.2019.

La redazione e l’asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (ovvero della prima rata), devono avvenire entro il 30.06.2019.

 Com’è noto, la cessione di quote genera una plusvalenza che viene tassata con un’imposta sostitutiva al 26%.

Pertanto, nel caso di cessione di quote di S.r.l., il cui valore effettivo sia sensibilmente superiore a quello meramente nominale, la tassazione della plusvalenza generata dalla cessione potrebbe erodere una parte consistente del ricavato dell’operazione.

Questo maleficio fiscale può essere evitato, anche per il 2019, attraverso l’istituto della rivalutazione delle quote, introdotto la prima volta con la l. 448/2001 e rinnovato da ben 18 anni.

Infatti, qualora il cedente possegga le quote alla data del 1 gennaio 2019 e provveda entro e non oltre il 30 giugno 2019 a ottenere la perizia giurata attestante il valore, avrà la possibilità di rivalutare le quote, qualora proceda, entro la stessa data, al pagamento della prima rata/intero dell’imposta sostitutiva.

In tal caso, essendo le quote rivalutate, determinandosi dunque una corrispondenza tra il valore nominale e il valore reale, queste non genereranno alcuna plusvalenza.

Come detto, al fine di ottenere la rivalutazione, le quote saranno assoggettate ad imposta sostitutiva che ha come base imponibile l’intera partecipazione.

Quanto all’aliquota da applicarsi è necessario distinguere:

  • 11% per Partecipazioni qualificate;
  • 10% per Partecipazioni non qualificate.

Al fine di verificare la natura delle partecipazioni, è necessario fare riferimento all’art. 67, lett. c) del TUIR 917/86, il quale stabilisce, per le società di capitali non quotate, che la qualificazione o meno della partecipazione si manifesta al ricorrere di un duplice ed alternativo parametro consistente in: diritti di voto esercitabili in assemblea superiori al 20% o partecipazione al capitale superiore al 25%.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che i valori 20% e 25% vanno rispettivamente intesi fino a 20,00% incluso e 25,00% incluso e che tali valori sono alternativi nel senso che, al superamento di uno solo dei due requisiti la partecipazione è considerata sempre qualificata.

È chiaro dunque che la rivalutazione può rivelarsi uno strumento indispensabile per massimizzare il profitto generato dalla cessione di quote, in seguito un esempio per apprezzare la sensibile differenza.

ESEMPIO 1

Cessione Senza Rivalutazione:

Dati
Quote possedute: 50% di società X S.r.l.
Valore quote nominale: € 5.000,00
Valore attuale quote: € 150.000,00

Cessione delle quote
Plusvalenza € 145.000,00
Imposta: € 37.700,00 (26%) 

Ricavo Netto: € 107.300,00 

TASSAZIONE 26%
ESEMPIO 2:

Cessione Con Rivalutazione

Dati
Quote possedute: 50% di società X S.r.l.
Valore quote nominale: € 5.000,00
Valore attuale quote: € 150.000,00

Rivalutazione delle quote
Base imponibile € 150.000,00
Imposta sostitutiva: € 16.500,00 (11%)
+ Costo perizia (impatto variabile dal 3% allo 0,5 % del valore dell’operazione)

Ricavo Netto: € 128.500,00

TASSAZIONE 11%

(+costo perizia)

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