Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Legge 155/17, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”. Il provvedimento, licenziato dal Governo il 10 gennaio 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, ed entrerà in vigore sulla base di una doppia vacatio legis.
In particolare, una serie di disposizioni entreranno in vigore a partire dal prossimo 16 marzo, mentre le restanti solo a partire dal 15 agosto del 2020.
Le norme di prossima vigenza riguardano principalmente gli assetti organizzativi e contabili delle imprese, le quali dovranno, pertanto, adeguarsi a far data dal 16 marzo.
Le restanti norme, invece, ineriscono principalmente alle nuove procedure concorsuali e di composizione della crisi, che saranno operative dal 15 agosto 2020.
La finalità di un tale intervento normativo è da ravvisarsi nella necessità di innovare in maniera generale ed organica l’intero corpus delle procedure concorsuali, esprimendo un approccio culturale moderno, basato su un concetto di “insolvenza” quale evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa, da affrontare e risolvere tempestivamente.
Principale novità di tale intervento normativo è il c.d. istituto dell’allerta, il cui scopo è quello di favorire una tempestiva emersione della crisi, consentendone una adeguata gestione in una fase antecedente all’insolvenza, e garantendo così la conservazione dell’attività d’impresa e della relativa ricchezza aziendale. Ciò anche in un’ottica di gruppo. Infatti, anche il fenomeno dei gruppi d’impresa forma oggetto di una organica disciplina.
La procedura di allerta è basata su un sistema di segnalazioni a doppio binario, di carattere sia interno che esterno all’impresa. Infatti, vengono coinvolti sia gli organi di controllo interni all’impresa che le amministrazioni finanziarie e previdenziali, tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Proprio l’istituzione del sistema di allerta “interno” ha comportato l’introduzione, in capo alle imprese, di una serie di obblighi di natura organizzativa, amministrativa e contabile. In particolare è previsto l’obbligo di introdurre, all’interno delle imprese, un sistema di rilevazione degli indizi di crisi.
Tale sistema, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore ai sensi del rinnovato art. 2086 cod. civ., si caratterizza principalmente per una serie di obblighi relativi alla nomina degli organi di controllo ed alle procedure di segnalazione.
È previsto, con assoluto rilievo per le società a responsabilità limitata, l’obbligo di nominare il sindaco, il collegio sindacale (organi di controllo) ed il revisore, sulla base dei requisiti stabiliti dal nuovo art. 2477 cod. civ., come modificato dall’art. 379 del D. Lgs. 14/2019. La nuova formulazione dell’art. 2477 cod. civ. esprime limiti/soglia più ristretti rispetto alle precedenti previsioni. Infatti, l’obbligo di nomina scatta quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
A tale obbligo si aggiunge, se necessario, quello di modificare ed uniformare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della disposizione in oggetto (16 marzo), l’atto costitutivo e lo statuto.
Pertanto, a differenza della precedente versione, sarà sufficiente il superamento di uno solo dei suddetti limiti (e non più due) affinché vi sia l’obbligo di nomina degli organi di controllo e del revisore. Numerose saranno, quindi, le s.r.l. che dovranno adeguarsi entro dicembre.
Gli organi di controllo ed il revisore contabile (obbligatoriamente nominati), ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, avranno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui sopra dovranno informare senza indugio l’organismo di composizione della crisi, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, comma 1 cod. civ.
La segnalazione, tempestivamente effettuata, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle omissioni o azioni successive dell’organo amministrativo. Quest’ultimo è tenuto a rispondere verso i creditori per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e per l’inerzia nell’attivazione dei presidi.
Gli indizi della crisi, da cui scatta l’obbligo di segnalazione, vengono individuati (ma non in maniera tassativa) dall’art. 13 del D. Lgs. 14/2019, e riguardano principalmente situazioni di squilibrio di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria, da valutarsi caso per caso in virtù delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività esercitata. È demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l’elaborazione, con cadenza trimestrale, di indici sulla base dei quali poter presumere uno stato di crisi dell’impresa.
Agli indicati obblighi vanno aggiunti, in capo alle s.r.l., anche quelli di predisporre un modello organizzativo e di gestire in modo formalizzato il rischio di insolvenza, sulla base dell’esteso campo applicativo dell’art. 2381 cod. civ., il quale, in virtù del nuovo sesto comma dell’art. 2475 cod. civ., deve applicarsi anche alle s.r.l., in quanto compatibile.
Il pieno rispetto di tutti gli obblighi di corporate governance, introdotti dal D. Lgs. 14/2019, gioverà all’interesse degli imprenditori, i quali, adempiendo tempestivamente, potranno beneficiare delle connesse misure premiali, come la riduzione di sanzioni e interessi sui debiti tributari e la concessione di termini ampliati per la presentazione della domanda di concordato, e potranno monitorare efficacemente lo stato di insolvenza, salvaguardando così il patrimonio aziendale.