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Diritto All’oblio e Diritto di Cronaca

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Il rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’oblio – e quali siano i limiti di ciascuno di essi-  è un argomento sempre più attuale anche alla luce del GDPR sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016).

In particolare, recentemente la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria con la quale si chiede alle Sezioni Unite di ottenere un chiarimento in merito al bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio (Cass. Civ. Sez. III, Ord. N. 28084/2018).

La questione trae la propria origine dalla pubblicazione sulle pagine di un quotidiano, nell’anno 2009, di un articolo giornalistico che riguardava il soggetto oggi ricorrente e che aveva ad oggetto un omicidio commesso dallo stesso nel 1982 e per il quale aveva già scontato la pena detentiva.

La persona protagonista dell’articolo riteneva che fosse stato violato l’articolo 2 della Costituzione, volto a tutelare e garantire i diritti inviolabili dell’uomo tra i quali è riconducibile il diritto all’oblio, lamentava altresì danni psicologici e patrimoniali considerato il lungo lasso di tempo intercorrente dalla commissione del fatto alla pubblicazione dell’articolo.

Il ricorrente, volendo tutelare il proprio diritto all’oblio, ricorreva in giudizio ma, sia in primo sia in secondo grado, i giudici di merito respingevano l’azione proposta contro il giornalista e il quotidiano.

La decisione era supportata da un doppio ordine di motivazioni, da un lato si adduceva che non è possibile un’ingerenza, da parte dei poteri pubblici sull’informazione giornalistica, che si estrinsechi in un controllo di meritevolezza potenzialmente in grado di incidere sulla libertà di comunicazione.

Dall’altro si riteneva che la rievocazione del delitto non avesse alcuna connotazione strumentale e che il principio della continenza delle espressioni non fosse stata violata.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a giudicare ha disaminato attentamente la normativa e la giurisprudenza relativa al diritto all’oblio e al diritto di cronaca.

Il Giudice di legittimità ha qualificato il diritto di cronaca come un diritto pubblico soggettivo, ricomprendendolo in quello più ampio inerente la libera manifestazione del pensiero e di stampa, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, che consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende rilevanti ai fini sociali.

Il diritto di cronaca, tuttavia non può essere considerato senza limiti, tali limiti sono stati individuati in due pronunce che costituiscono ancora oggi un punto di riferimento in materia: sentenza n. 8959/1984 delle Sezioni Unite Penali e la sentenza n. 5259/1984 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.

In particolare, proprio quest’ultimo arresto ha affermato che il diritto di cronaca è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: (i) utilità sociale dell’informazione, (ii) verità dei fatti esposti, (iii) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire.

Secondo la Corte, i requisiti suesposti, nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della stessa, sono rilevanti, tanto nella fase iniziale di diffusione della notizia, quanto in quella di persistenza nel tempo della stessa.

Una volta delineato il diritto di cronaca, la Corte ha delineato, ripercorrendo i propri precedenti giurisprudenziali, il contenuto dell’altra posizione giuridica oggetto di bilanciamento ovvero il diritto all’oblio.

Occorre premettere che la Suprema Corte aveva già dato una prima definizione del diritto all’oblio nel 1998 qualificandolo come “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”.

Tale diritto, pertanto, tutela l’interesse del singolo all’anonimato e rileva nel momento in cui non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico.

Tenuto conto del momento storico nel quale è chiesto di giudicare, sul punto è parso corretto approfondire l’operatività di tale diritto in tema di trasposizione on line degli archivi storici delle maggiori testate giornalistiche, di diffamazione a mezzo stampa, di trattamento dei dati personali.

La Corte ricorda che: (i) il diritto in esame non può essere considerato solo come diritto alla cancellazione dei dati ma anche come diritto volto alla contestualizzazione, all’aggiornamento della notizia, in relazione alla finalità di trattamento dei dati; (ii) il diritto del soggetto, a pretendere che vicende passate non siano pubblicate, trova un limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi un diretto collegamento con quelle vicende e ne rinnovi l’attualità.

Infine (iii), la Corte richiama gli articoli 7 e 8 della ‘Carta di Nizza’ secondo cui l’interessato non può richiedere la cancellazione dei dati iscritti in pubblici registri nei casi in cui la conservazione dei dati sia prevista dalla legge.

La Cassazione poi pone particolare attenzione verso una pronuncia significativa sul tema, ossia l’ordinanza n. 6919/2018, emanata dalla prima sezione che detta le linee direttrici da seguire nel bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio richiamando alcune pronunce della Corte di Giustizia (sentenza C-131/2012, Google Spain) e della Corte EDU (sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania).

Dal richiamato quadro normativo e giurisprudenziale si evince che il diritto all’oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca solo se ricorrono determinati presupposti quali: (i) il contributo della notizia a un dibattito di interesse pubblico; (ii) l’interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia; (iii) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del paese; (iv) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione; (v) la preventiva informazione circa la pubblicazione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Tuttavia, secondo la Corte tale elenco prevedrebbe la prevalenza del diritto all’oblio solamente in casi davvero residuali.

Va però ricordato, che successivamente alla menzionata ordinanza è divenuto efficace il Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali che regola anche il diritto all’oblio.

Pare inevitabile dunque il richiamo al predetto Regolamento in materia di protezione dei dati personali, da cui è derivata una profonda modifica anche del nostro Codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003), ad opera del decreto legislativo n. 101/2018. Esso dedica al diritto all’oblio l’articolo 17 che individua i motivi in presenza dei quali è possibile chiedere la rimozione dei propri dati personali.

In essi rientrano tali fattispecie:

– i casi in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (lett. a);

– l’interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’art. 6 o all’art. 9 (lett. b);

– l’interessato si opponga al trattamento ai sensi dell’art. 21, e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento (lett. c);

– i dati personali siano stati trattati illecitamente (lett. d);

– i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’Unione o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (lett. e);

– i dati personali siano stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dall’informazione di cui all’art. 8, comma 1 (lett. f).

Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione di pensiero risulta essere, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sia a livello nazionale che sovranazionale, una questione di primaria importanza.

Infatti, a garanzia del principio generale di certezza del diritto pare ormai indispensabile l’individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di una nuova divulgazione; e in particolare, precisare in quali termini sussistano l’interesse pubblico e quali vicende personali possano essere oggetto di ripubblicazione, facendo così recedere il diritto all’obblio dell’interessato in favore del diritto di cronaca.

Restiamo, pertanto, in attesa della decisione delle Sezioni Unite affinché siano individuate delle linee guida e dei criteri univoci al fine di correttamente bilanciare il diritto di cronaca e il diritto all’oblio.

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