
IL RISCHIO CYBER NON È UN PROBLEMA DELL’IT MA UN TEMA DI GOVERNANCE.
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Lo scorso 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante l’“Attuazione della Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673”, che entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio 2026.
Tale Decreto, che ricalca per gran parte l’impostazione normativa del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, riveste un ruolo fondamentale in riferimento alla responsabilità amministrativa da reato degli enti, poiché introduce all’interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.2, rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”. In tal modo, viene esteso in maniera significativa il catalogo dei reati presupposto, includendovi nuove fattispecie contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea.
Più precisamente, si tratta dei seguenti nuovi reati presupposto: “violazione delle misure restrittive dell’Unione europea” (art. 275-bis, primo, secondo e quinto comma, c.p.); “violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea” (art. 275-ter, primo e secondo comma, c.p.); “violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività” (art. 275-quater, primo comma, c.p.); “disposizioni contro le immigrazioni clandestine” (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998 c.d. Testo Unico sull’Immigrazione).
Occorre segnalare, come di particolare rilievo, che l’impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001, tradizionalmente basato sul sistema delle quote, ha subito una tutt’altro che irrilevante modifica di impostazione: infatti, il D. Lgs. 211/2025 ha introdotto per l’ente sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale (da un minimo di 0,5% a un massimo del 5%, a seconda delle fattispecie), sanzioni aumentate di un terzo in caso di reiterazione degli illeciti. Laddove non sia possibile stabilire il fatturato globale annuo, è prevista l’applicazione di una sanzione che va da un minimo di 1 milione di Euro sino a un massimo di 40 milioni di Euro.
Ovviamente, sono previste anche sanzioni interdittive, per una durata assai significativa e ben superiore rispetto a quanto previsto in linea generale dall’art. 13, secondo comma, del D. Lgs. 231/2001 (che, infatti, è stato conseguentemente modificato): si va da una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. apicale, e a una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. sottoposto.
In considerazione di quanto sopra, si profila per tutti coloro che operano nel settore dell’import/export legato a specifiche restrizioni e, quindi, per le imprese che hanno rapporti con Paesi o con soggetti sanzionati, la necessità di effettuare un’incisiva revisione dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, procedendo ad un’approfondita attività di risk assessment e ad una rigorosa gap analysis, per poi aggiornare tutto il relativo compendio documentale (protocolli di controllo e procedure operative). Va da sé che, qualora le imprese interessate fossero tuttora sprovviste del modello, si manifesta l’urgenza di valutarne l’adozione quanto prima.
A cura di Annalisa Regi.

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