A cura dell’Avv. Giovanni Alessi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno scorso, della L. 58/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019 (cd. “Decreto crescita”) si cristallizzano le nuove misure a sostegno del Made in Italy e dei marchi storici italiani.
Tra le novità approvate l’art. 31 del Decreto introduce nel Codice della Proprietà Industriale l’art.11-ter, in virtù del quale “i titolari o licenziatari esclusivi di quei marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni” possono ottenere l’iscrizione al “Registro speciale dei marchi storici e di interesse nazionale”, istituito presso l’Ufficio Marchio e Brevetti, in forza del nuovo art. 185-bisdel Codice della Proprietà Industriale.
A tale registro potranno essere iscritti i marchi d’impresa registrati da almeno cinquant’anni (o con l’uso continuativo dimostrabile per lo stesso periodo di tempo) e caratterizzati dalla perdurante insistenza nel territorio nazionale dell’impresa che ne fa uso.
Il marchio storico, infatti, deve essere impiegato per commercializzare prodotti o servizi realizzati in “un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale”.
Per tali imprese si profilano, dunque, non solo vantaggi commerciali e promozionali attraverso l’utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”, ma soprattutto l’accesso agevolato a capitale di rischio in momenti particolarmente difficili della vita aziendale.
È infatti istituito presso il MISE il “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”, che interverrà nel capitale delle imprese iscritte nel Registro, qualora intendano cessare l’attività nel sito produttivo (sito nel territorio nazionale) oppure delocalizzare oltre confine, con conseguente licenziamento collettivo.
In tali circostanze, è fatto obbligo all’impresa di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione.
In particolar modo dovranno essere indicate:
- le ragioni economiche, finanziarie o tecniche del programma di chiusura o delocalizzazione;
- le iniziative volte a ridurre gli impatti sull’occupazione (incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione dei dipendenti);
- le azioni che la proprietà intende intraprendere per trovare un acquirente;
- l’opportunità per i dipendenti di recuperare gli assetdell’impresa (ad esempio a mezzo di un’offerta pubblica di acquisto).
Informato dunque il Ministero, sarà quindi avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi realizzabili attingendo alle risorse del Fondo.
Infine, è d’uopo, segnalare che alla violazione degli obblighi informativi segue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell’impresa da €5.000 a €50.000.