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Aumentare il capitale di S.p.A. e S.r.l. – Fino a giugno sì anche con maggioranze semplici

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L’articolo 44 del Dl Semplificazioni (DL del 16 luglio 2020 n. 76), introduce alcune modifiche alle norme che Codice civile in materia di aumento del capitale sociale delle società azionarie e delle società a responsabilità limitata per favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali.

L’articolo – traslato nella legge di conversione n. 120/2020 – introduce non solo disposizioni transitorie (vigenti fino al 30 giugno 2021) dettate sia per le Spa che per le S.r.l., ma anche modifiche definitive al corpus del Codice civile, esclusivamente per le S.p.A.

 

  • Le S.r.l. – Cosa Cambia?

 

La normativa transitoria applicabile alle società a responsabilità limitata deroga – in alcune circostanze – ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile per le decisioni dei soci di S.r.l.  (anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate).

Si è stabilito, infatti, che sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell’assemblea – a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale – le deliberazioni aventi riguardanti:

  • gli aumenti di capitale;
  • l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

Per quanto riguarda gli aumenti del capitale sociale (deliberati entro la data del 30 giugno 2021) si tratta di quelli eseguiti mediante nuovi conferimenti.

 

Relativamente all’introduzione nello statuto della S.r.l. della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale (entro la medesima data del 30 giugno 2021), la deroga impatta sull’articolo 2481 del Codice civile, il quale prevede che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale.

 

  • S.p.A – Cosa cambia?

 

Parimenti a quanto descritto sopra la deroga opera anche per i quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile per le assemblee di S.p.A. (e anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate).

In tal senso, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, possono essere approvate le deliberazioni dei soci con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, riguardanti:

  • gli aumenti del capitale sociale
  • l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

Per quanto riguarda gli aumenti del capitale sociale (deliberati entro la data del 30 giugno 2021) si tratta di quelli eseguiti mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439 (conferimenti in denaro), 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (offerta in opzione) del Codice civile.

Peraltro, con i medesimi quorum – entro 30 giugno 2021- è possibile l’introduzione nello statuto della S.p.A. della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

Infatti, in base all’articolo 2443 del Codice civile lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato (e per il periodo massimo di cinque anni).

Inoltre, fino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma 4 (secondo periodo) dell’articolo 2441, del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

In ragione di quanto sopra l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti è dunque consentito anche alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, inoltre è innalzata (dal 10 al 20 per certo), la soglia entro la quale può essere escluso il diritto di opzione dei soci qualora sia deliberato un aumento di capitale e il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse.

Ciò tuttavia nel caso in cui le dette circostanze siano confermate  in apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Avv. Giovanni Alessi

Dott. Giovanni Di Stefano

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