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ESTATE 2021 – IL RECESSO DAL CONTRATTO DI VIAGGIO IN CASO DI OBBLIGO DI QUARANTENA NEL PAESE DI DESTINAZIONE

In vista dell’estate che è oramai alle porte, e della voglia di tornare a viaggiare delle persone, si sente sempre più l’esigenza di definire in modo preciso e puntuale i termini giuridici del contratto di viaggio e le possibili facoltà che la legge garantisce al cliente per tutelare i suoi diritti in una fase storica come quella odierna in cui, spesso, ci siamo trovati ad affrontare continui mutamenti dei regolamenti e dei protocolli sanitari e di sicurezza.

A tal riguardo il contratto di viaggio sappiamo che è un documento che rappresenta l’avvenuta compravendita di un pacchetto turistico o di un servizio tra un’impresa di viaggi e un cliente.

Il contratto deve essere sottoscritto dal cliente e dal venditore ed emesso in triplice copia: una trattenuta dall’agenzia, una inviata al tour operator e l’originale consegnata al cliente.

Il D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, attuativo della direttiva 2008/122/CEE, da ultimo modificato con il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 (c.d. Codice del turismo) definisce il pacchetto turistico: le combinazioni di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio, ed a condizione che siano stati combinati da un unico professionista, ovvero, anche se sono conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, risultino acquistati presso un unico punto vendita offerti ad un prezzo forfettario pubblicizzati sotto la denominazione di “pacchetto” ovvero denominazione analoga combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con procedure collegate di prenotazione on-line.

La disciplina del Codice del turismo offre un’ampia tutela nei confronti del viaggiatore in caso di recesso di una delle parti dal contratto di pacchetto turistico, contenuta negli articoli 41 e 42 del Codice del turismo. In particolare, l’art. 41 distingue tra le ipotesi di recesso:

  • il recesso del viaggiatore: il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualsiasi momento antecedente l’inizio del pacchetto, ma dovrà corrispondere all’organizzatore le spese sostenute adeguate e giustificabili;
  • il recesso dell’organizzatore: l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualsiasi momento antecedente l’inizio del pacchetto offrendo al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti da lui effettuati oltre ad un’indennità supplementare. L’indennità non è dovuta quando il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto o l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie;
  • il recesso del viaggiatore dovuto a circostanze invitabili e straordinarie: in caso di circostanze inevitabili e straordinarie (terremoti, catastrofi naturali, atti di terrorismo, epidemie) verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Nel caso di contratto di pacchetto turistico da eseguirsi nel periodo interessato dalle restrizioni o dai divieti agli spostamenti a causa dell’emergenza epidemiologica, il viaggiatore impossibilitato a partire può annullare la propria prenotazione per impossibilità della prestazione (ai sensi dell’art. 1463 codice civile) ed esercitare il diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto (ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo).

Anche gli organizzatori possono esercitare il diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto turistico, quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati dalle Autorità a causa dell’emergenza epidemiologica.

In molti paesi, mete di viaggi turistici, per tutelare la salute degli abitanti, il Governo ha imposto un obbligo di quarantena per i viaggiatori che entrano nel loro paese in modo da monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi. Le persone in quarantena non devono avere contatti con nessuno per la durata del periodo di incubazione del virus (circa 10 giorni).

Tale obbligo di quarantena può avere una incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto di viaggio in quanto impedisce al viaggiatore di poter usufruire di quanto previsto dal contratto.

Quindi sulla base di quanto suesposto il viaggiatore può recedere dal contratto di viaggio corrispondendo una penale all’organizzatore calcolata in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

Tuttavia nell’ipotesi di obbligo di quarantena prevista nel paese di destinazione, che ha una incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.

 

Avv. Gherardo Maria Dugato

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