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Le Insidie Della Fatturazione Elettronica 2019 – Come Comportarsi in Caso di Errori, Regime Introduttivo

Come noto, a far data dal 2015 è in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, mentre dal 1° gennaio 2017, i privati possono facoltativamente emettere fatture elettroniche tra loro, scattando l’obbligo in questo senso solo dal prossimo 1° Gennaio 2019, con eccezione (i) per le prestazioni offerte da subappaltatori nei casi di appalto di lavori stipulati con la Pubblica Amministrazione (obbligo in vigore dal primo luglio 2018) e, (ii) per i viaggiatori stranieri non residenti all’interno dell’Unione Europea in ambito tax free shopping (obbligo in vigore da 1° settembre 2018).

Per quanto riguarda la platea delle operazioni tra privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, l’obbligo in parola entra in vigore, salvo rinvii, dal 1° gennaio 2019. Da tale regime risultano esentati, in via esclusiva, i possessori di partita IVA che fruiscono del regime dei minimi o forfettario.

Ciò premesso relativamente alle date a partire dalle quali si riferiscono gli obblighi descritti, si evidenzia di seguito la natura della fattura elettronica, intendendosi questa un sistema digitale di creazione e trasmissione delle fatture al c.d. Sistema di Interscambio. La fattura elettronica è generata, inviata e custodita secondo il linguaggio standard XML, che consente la gestione in forma elettronica del ciclo complessivo di fatturazione.

Proceduralmente, la compilazione di una fattura elettronica non si distacca da quella di una ordinaria fattura cartacea o digitale; inserito il complesso di dati inerenti il cliente e i prodotti/servizi da fatturare, la fattura elettronica è generata per poi, successivamente, passare attraverso il Sistema informatico di Interscambio, la cui gestione è affidata all’Agenzia delle Entrate, il quale riceve le fatture sotto forma di file XML; accerta la correttezza del formato del documento e la completezza dei dati inseriti, per poi, infine, inoltrare la fattura elettronica al destinatario.

Un cenno deve essere riservato alle cc.dd. “Fatture B2B”, che sono quelle emesse tra imprese e che possono essere di tre tipi: quelle analoghe alle Fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione; quelle inviate via EDI.[1] (non necessariamente firmate, ma in formato strutturato e conservate a norma). Infine, quelle semplicemente “non cartacee” (non necessariamente firmate né su formato strutturato). Tali tipologie di Fatture discendono dalla definizione legislativa di Fatturazione Elettronica, che prevede: un file firmato digitalmente, oppure un tracciato record inviato via EDI oppure qualsiasi altro tipo di fattura digitale che il destinatario, in base ai processi di business che ha sviluppato, riconosce, paga e porta in conservazione (tratta, cioè, proprio come “se fosse una Fattura”).

Il sistema di fatturazione elettronica così descritto è foriero di ripercussioni di non poco conto. In primis, l’esonero dal c.d. spesometro, in quanto l’emittente la fattura elettronica è esentato dall’obbligo di trasmissione delle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute. È altresì previsto l’esonero dall’obbligo di comunicare gli acquisti effettuati da operatori di San Marino come l’esonero dal Modello Intrastat e quello dalla comunicazione dei dati inerenti ai contratti stipulati dalle società di leasing.

Viepiù, il soggetto emittente fattura elettronica si gioverà del diritto al rimborso IVA in via prioritaria, cioè entro solo tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Non solo. Gli accertamenti fiscali in materia di IVA e di imposte dirette non potranno essere emessi trascorsi quattro anni in luogo dei precedenti cinque. Non cambia, invece, il periodo di conservazione: come per le fatture cartacee, anche per quelle elettroniche i documenti dovranno essere conservati per dieci anni. In questo senso, i soggetti IVA (ad esclusione di chi versa in regime dei minimi o forfettario) dovranno emettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico. Emerge, dunque, un obbligo di conservazione sostitutiva della fattura, volto a garantire nel tempo la validità legale dei documenti informatici.

[1] L’Electronic Data Interchange (EDI) è lo scambio dati in forma elettronica tra sistemi eterogenei attraverso VAN (Value Added Network). L’EDI è un servizio telematico a valore aggiunto (VAS – Value Added Service), finalizzato a supportare lo scambio computer-to-computer tra imprese partner di documenti commerciali. Per fare ciò occorre che tali documenti siano strutturati secondo formati elettronici standard e condivisi (fatture, ordini, listini, piani di produzione, piani delle consegne, stato di carico ecc.).

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