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Modifiche al codice di procedura civile: esecuzione forzata alla luce del D.L. 135/2018

Il decreto legge n. 135/2018, meglio noto come D.L. Semplificazione, entrato in vigore il 15 dicembre 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, contiene delle misure che interessano il codice di procedura civile e, in particolare, l’esecuzione forzata.

Come noto l’atto con il quale si dà impulso all’esecuzione forzata ai danni del debitore è il pignoramento. Trattasi di un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione.

Le novità introdotte con il D.L. 135/2018 relative all’espropriazione forzata sono disciplinate espressamente all’art. 4 rubricato “Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione”, attualmente in fase di conversione.

Le novità introdotte dall’art. 4 del D.L. 135/2018 non riguardano, però, esclusivamente i creditori della pubblica amministrazione. Infatti, la disposizione in esame interviene su tre articoli del codice di procedura civile e solo uno di questi (art. 560 c.p.c.) detta una disciplina speciale per i creditori della P.A. che subiscono un processo esecutivo. Le altre, invece, sono destinate a trovare sempre applicazione a prescindere dalla qualifica di “creditore della pubblica amministrazione” da parte del debitore esecutato.

Nel dettaglio, l’art. 4 del D.L. 135/2018 interviene modificando i seguenti articoli del codice di rito:

  1. 495 c.p.c. “Termini per la conversione del pignoramento”
  2. 560 c.p.c. “Modalità di custodia”
  3. 569 c.p.c. “Autorizzazione alla vendita”
  1. Termini per la conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. rubricato “conversione di pignoramento” disciplina la possibilità per il debitore di richiedere, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, la sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Il primo intervento di modifica riguarda la previsione di nuovi termini per la conversione del pignoramento. Più nello specifico si è disposto che la somma da depositare in cancelleria unitamente all’istanza di conversione sia “non inferiore a un sesto” dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, in luogo del precedente “non inferiore a un quinto”.

La ratio risiede nel permettere al debitore di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro beneficiando così di una disciplina più favorevole.

Ulteriore aspetto altresì vantaggioso per l’esecutato riguarda la facoltà per il Giudice, qualora lo ritenga necessario e in presenza di giustificati motivi, di concedere al debitore la possibilità di versare, con rateizzazioni mensili, la somma da sostituire ai beni mobili o immobili pignorati entro il termine massimo di 48 mesi, anziché 36.

Infine, è stato modificato il co. 5 dell’art. 495 c.p.c.

La nuova formulazione prevede il raddoppio – da 15 a 30 giorni – del termine di tolleranza nel ritardo dei versamenti, decorso il quale le somme versate dal debitore andranno a costituire parte dei beni pignorati.

  1. Modalità di custodia ex 560 c.p.c.

Il co. 2 dell’art. 4 D.L. 135/2018 interviene sul co. 3 dell’art. 560 c.p.c. riguardante le modalità di custodia dell’immobile pignorato in presenza di crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Come è noto, una volta iscritto a ruolo il pignoramento immobiliare e proposta l’istanza di vendita, il giudice fissa udienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti di cui all’art. 498 c.p.c. che non siano ancora intervenuti nella procedura. È in questa udienza che il Giudice, qualora il debitore esecutato vanti un credito nei confronti di una pubblica amministrazione, potrà ordinare la liberazione dell’immobile solo dopo aver emesso il decreto di trasferimento del bene all’aggiudicatario (ossia il decreto ex art. 586 c.p.c.). Logica conseguenza è il diritto per il debitore esecutato di continuare ad abitare l’immobile fino alla definizione della procedura esecutiva.

Tuttavia, leggendo la formulazione del nuovo co. 3 dell’art. 560 c.p.c. si desume che non tutti i creditori della P.A. potranno beneficiare della novità legislativa, bensì solo coloro che siano titolari di “crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti”.

La ratio di tale riforma è quella di garantire una maggiore tutela al debitore esecutato ogniqualvolta quest’ultimo risulti creditore verso la P.A..

  1. c) Autorizzazione alla vendita

Ultimo intervento di modifica ha riguardato il co. 1 dell’art 569 c.p.c. al quale è stato aggiunto un nuovo periodo al fine di regolamentare l’ipotesi in cui residui un certo ammontare di credito.

A seguito del deposito a cura del creditore dell’istanza di vendita e della produzione della documentazione catastale e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, il Giudice, nominato l’esperto, fissa l’udienza per la comparizione delle parti.

La nuova formulazione prevede che non oltre 30 giorni prima dell’udienza fissata il creditore pignorante e i creditori intervenuti dovranno depositare un atto sottoscritto personalmente dal creditore – previamente notificato al debitore esecutato – nel quale è specificamente indicato l’ammontare del credito residuo, comprensivo di interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione nonché delle spese sostenute fino all’udienza. Tale comma precisa, inoltre, che qualora tale adempimento non avvenga, agli effetti della liquidazione della somma di cui al co. 1 dell’art 495 c.p.c. (conversione del pignoramento), il credito consisterà unicamente nell’importo precedentemente indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

In conclusione, si sottolinea che la modifica di maggiore impatto è quella relativa all’art. 560 c.p.c.

Per il debitore esecutato essere creditore di una p.a. in una procedura esecutiva immobiliare comporta quale unico “vantaggio” la possibilità di ritardare il momento del rilascio dell’immobile. Infatti la procedura proseguirà fino ad arrivare alla sua conclusione con il conseguente decreto di trasferimento dell’immobile. A ciò si aggiunga che tale “vantaggio” è limitato ai soli debitori esecutati (ma creditori della P.A..) assoggettati ad una procedura esecutiva immobiliare.

Si precisa che l’art. 4, co. 4 del D.L. 135/2018, statuendo l’irretroattività della nuova disciplina, stabilisce che le misure in materia di esecuzione forzata come enunciate non si applicano alle esecuzioni iniziate prima della data in entrata della legge di conversione.

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