
IL RISCHIO CYBER NON È UN PROBLEMA DELL’IT MA UN TEMA DI GOVERNANCE.
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Pochi giorni or sono, il 3 novembre, è entrata in vigore la nuova disciplina definitiva relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (Legge 2 Novembre 2019 n. 128, di conversione del D.L. 3 Settembre 2019 n. 101, c.d. Decreto crisi aziendali) che, a pochi mesi dall’ultimo emendamento (avvenuto nel giugno 2019 con il c.d. Sblocca Cantieri) ha riformato ancora la norma di cui all’art. 184ter del Codice dell’Ambiente.
I punti più salienti della nuova disposizione sono:
Ad un primo sommario esame letterale del testo, e senza pretesa di esaustività, permangono nella nuova disciplina alcuni aspetti problematici.
Innanzitutto, già il Consiglio di Stato, nell’esaminare la questione nel 2018[2], aveva dubitato, con argomentazioni di non poco rilievo, della conformità al dettato costituzionale dell’attribuzione alle Regioni di potestà regolamentare in materia ambientale[3]. Oggi, chiaramente, quella giurisprudenza è superata visto che questa attribuzione è stata fatta in via legislativa. Rimane da vedere, se e quando la Corte Costituzionale dovesse essere investita del problema, quali sarebbero le sorti del comma 3 del nuovo articolo 184ter.
Le disposizioni relative ai controlli ex post dell’ISPRA (commi da 3ter a 3sexies)[4] e quelle relative alla necessità di adeguamenti dei titoli in essere alle disposizioni eventualmente contenuti negli ipotetici futuri Decreti EoW (commi 5, 6 e soprattutto 7), e le conseguenze per le violazioni di tali prescrizioni, introducono notevoli elementi di incertezza e instabilità per gli operatori in un settore dove invece, attesi gli investimenti rilevanti per l’avvio dell’attività, è assolutamente necessario operare in un quadro regolatorio quanto più certo possibile.
Anche l’inalterato riferimento al DM 5 Febbraio 1998 ed al DM 161/2002 per la disciplina delle procedure semplificate di recupero, mantenuto nell’ultima parte del comma 3, era già stato oggetto di pesanti critiche degli operatori in occasione dell’emendamento di Giugno 2019 con lo Sblocca Cantieri: ritenere tuttora applicabili regolamenti tanto risalenti nel tempo, a dirne poco, non tiene conto delle notevoli innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
E’ comunque prematuro, in assenza dell’applicazione concreta delle nuove disposizioni, trarre conclusioni definitive.
Avv. Prof. Luca Pardi
[1] Si ricordano: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per la sostanza o l’oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non comporterà impatti negativi sull’ambiente e o sulla salute.
[2] Consiglio di Stato, IV, 28 febbraio 2018 n. 1229
[3] Al riguardo si può consultare il commento di P. Ficco e P. Fimiani, End of Waste: quali soluzioni dopo il “no” della Corte di Giustizia alle autorizzazioni “caso per caso”?, in Rivista Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, 272, 2019.

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