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BREVETTO UNITARIO EUROPEO: Novità e differenze rispetto alla precedente previsione normativa

grattacielo visto dal basso

Il 27 marzo 2019 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 18/2019 che attua la delega per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni nazionali relative all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti.

Il decreto prevede la modifica di alcuni articoli del Codice della Proprietà Industriale relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unica in tutti gli Stati membri UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e all’entrata in vigore dell’Accordo.

Infatti, sino all’introduzione del brevetto unitario europeo l’inventore poteva proteggere un’invenzione in Europa o mediante brevetto nazionale, concesso dalle competenti autorità nazionali in materia di proprietà intellettuale negli stati membri dell’UE o mediante un brevetto europeo concesso centralmente dall’Ufficio Europeo Brevetti (UEB) che riunisce gli stati membri dell’UE e altri dieci Paesi firmatari della Convenzione sul brevetto europeo.

Il brevetto europeo permette al titolare di presentare un’unica domanda centralizzata di concessione, redatta in una lingua a scelta tra l’inglese, il francese e il tedesco che dovrà essere presentata all’UEB per tramite degli uffici nazionali competenti al fine di ottenere, a seguito della procedura di convalida nazionale, negli Stati membri dell’UEB da lui designati i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi stati.

Il processo di convalida in ciascuno stato nel quale si vuole far valere il proprio brevetto è complesso e costoso in quanto i requisiti di convalida differiscono tra i vari paesi e possono portare a costi elevati quali ad esempio i costi di traduzione e il pagamento delle varie tasse di rinnovo nazionale.

La complessità e i costi elevati di questo sistema brevettuale avevano quale conseguenza quella di determinare un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee.

Al fine di rendere l’accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro l’UE con la Decisione del Consiglio 2011/167/UE ha introdotto una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

Sono stati emanati due Regolamenti:

  • UE n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria;
  • UE 1260/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Inoltre, si è prevista l’istituzione di un organo giurisdizionale unico, il Tribunale unificato dei Brevetti (TUB), specializzato nella composizione delle controversie relative ai brevetti europei.

Il brevetto unitario europeo è concesso dall’Ufficio Europeo Brevetti (UEB) con le stesse procedure previste dalla Convenzione sul Brevetto Europeo.

Ma, mentre il brevetto europeo deve essere convalidato in uno o più paesi membri della CBE, il brevetto unitario è automaticamente convalidato nei 26 Paesi membri dell’UE partecipanti alla cooperazione rafforzata con un’unica traduzione trilingue e sottoposto a una giurisdizione comune.

Il brevetto europeo genera un fascio di brevetti nazionali quanti sono gli stati designati dal richiedente, conseguentemente la validità e l’ambito di tutela sono disciplinati dai vari ordinamenti nazionali e giudicati da giudici nazionali in merito alla contraffazione.

Diversamente, il Brevetto unitario è un titolo unico che ha validità e tutela unica in tutti i Paesi membri dell’UE che avranno ratificato l’accordo TUB.

Le due tipologie di brevetto sono destinate a coesistere in quanto, per le imprese, sarà possibile ottenere una tutela unitaria negli stati che hanno ratificato l’accordo TUB e potranno convalidare il brevetto europeo negli stati non coperti dalla tutela unitaria e  quindi negli stati che non hanno ancor ratificato l’accordo, gli Stati non membri UE e quelli che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata come Spagna e Portogallo.

L’avvento del brevetto unitario comporterà notevoli vantaggi per le imprese europee sia in termini economici, sia per quanto concerne le attività burocratiche/amministrative da porre in essere.

Infatti, si andranno a ridurre sia i costi di traduzione, sia i costi relativi alle tasse annuali per il brevetto.

La novità più importante è certamente quella relativa alla tutela del brevetto, si avrà infatti una tutela uniforme con la medesima efficacia in tutti i paesi Membri UE che abbiano ratificato l’Accordo TUB.

Va poi segnalata l’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti, tale organismo a composizione multinazionale dotato di personalità giuridica avrà la competenza esclusiva per i brevetti unitari e brevetti europei classici, per eventuali azioni di nullità, non contraffazione, revoca e sulle decisioni prese dall’UEB dei brevetti unitari.

Per i brevetti europei “classici”, si prevede un’eccezione per quanto concerne la competenza esclusiva per un periodo transitorio che avrà la durata di sette anni e che potrà essere prolungato per ulteriori sette anni.

Durante questo periodo, quindi, le autorità giudiziarie nazionali potranno continuare a giudicare sulle azioni di revoca e di contraffazione, una volta che le parti abbiano esercitato il cosiddetto diritto di “opt out” dell’esclusiva competenza della Corte.

L’istituzione di un unico Tribunale porterà con se l’importante vantaggio relativo alla creazione di una giurisprudenza unificata con sentenze che saranno efficaci in tutti gli Stati membri dell’UE, con una procedura più rapida rispetto a quella nazionale, tra le conseguenze ve ne sarà anche una molto importante che riguarderà la dichiarazione di nullità del brevetto, infatti un brevetto dichiarato nullo perderebbe la propria efficacia in tutti i paesi membri comportando quindi, in questo caso, uno svantaggio per l’impresa.

Sarà importante ora capire come le imprese e i tecnici del settore reagiranno a questa importante novità appena introdotta nel nostro ordinamento.

Avv. Marianna Fabbri

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