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IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI S.R.L. AI TEMPI DEL COVID

Uomo d'affari fa analisi di mercato
  1. Il trasferimento di quote di S.r.l.

Il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. segue specifiche regole formali, relative tanto al contratto di alienazione, da redigere per scrittura privata autenticata, quanto alla pubblicità nel Registro delle imprese, nell’ottica della trasparenza nei confronti dei terzi e del mercato in genere.

Queste formalità imposte dall’art. 2470 c.c.  assolvono ad una molteplicità di funzioni, ma è una in particolare ad averne giustificato l’introduzione nel nostro ordinamento (avvenuta con la L. n. 310/1993), fu la necessità di effettuare un controllo pubblico sulla circolazione delle quote di s.r.l. al fine di prevenire e reprimere possibili strumenti di riciclo di danaro proveniente da attività illecite.[1]

Vi sono due possibilità per procedere alla cessione.

La prima consiste nel recarsi presso un notaio, chiamato ad autenticare la relativa scrittura privata ed a provvedere nei successivi trenta giorni al deposito dell’atto presso il registro imprese.

La seconda modalità è stata introdotta con l’art. 36, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 ai sensi del quale è possibile rivolgersi ad un dottore commercialista o ad un esperto contabile, che provvederà ad inviare al registro imprese competente, con modalità telematica, le scritture private autenticate dalle parti in firma digitale e sottoscritte con la smart card.[2]

L’atto deve essere depositato, nel termine di trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società da un dottore commercialista o da un esperto contabile.

Espletate le suddette formalità l’atto così predisposto dovrà essere sottoscritto con firma digitale dalle parti (cedente e cessionario), l’ultima delle quali che firma dovrà apporre al contratto la marcatura temporale, al fine di attribuire all’atto di trasferimento una data che consente agli uffici interessati la verifica del rispetto dei termini imposti dalla legge.

Nei successivi venti giorni, infatti, le parti dovranno provvedere alla registrazione dell’atto presso l’agenzia delle Entrate. Al riguardo, si fa presente che l’obbligo di provvedere alla registrazione incombe esclusivamente sulle parti le quali, tuttavia, possono conferire all’intermediario l’incarico di provvedere per loro conto alla richiesta di registrazione.

Una copia dell’atto di trasferimento rilasciata dall’agenzia delle Entrate recante gli estremi di registrazione dell’atto e la quietanza relativa alle imposte versate dovrà comunque essere allegata all’atto sottoscritto digitalmente dal professionista.

Entro trenta giorni dalla marcatura temporale, il professionista incaricato dovrà provvedere al deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento. In particolare, il professionista incaricato dovrà sottoscrivere con la propria firma digitale la richiesta di iscrizione dell’atto di trasferimento, da effettuarsi utilizzando il modello S6.

  1. Soluzioni operative in tempi di COVID

La soluzione del DL 2018 è indubbiamente la meno costosa e la più agile nel caso in cui i soci si trovino in luoghi diversi e non possano incontrarsi, fattispecie sempre più comune in questo periodo storico.

La cessione si svolge in via telematica attraverso un’assemblea convocata su una piattaforma di video call (zoom, skype ecc..).

Durante la breve assemblea viene redatto un verbale di cessione di quote in cui il commercialista da atto della rinuncia alla prelazione in favore degli acquirenti dei soci, che sottoscrivendolo digitalmente confermano la propria volontà, rendendo superflua qualsiasi procura (necessaria invece nel caso di atto notarile).

Anche per quanto riguarda i costi, la cessione risulta essere molto conveniente con spese in tasse e tributi intorno 400 € oltre i compensi del commercialista.

Per quanto riguarda la smart card ogni socio deve possederne una per confermare la propria identità  digitale e volontà.

Qualora fosse sprovvisto il costo si aggira intorno ai 25€.

Dott. Giovanni Di Stefano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] SPERANZIN, La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicità commerciale, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 3, cit., 415 ss,.

[2] In particolare, nella Circ. 5/IR il Cndc dispone che il commercialista, fermo restando quanto stabilito dalla legge sulla privacy e dalla normativa in materia antiriciclaggio ex art. 16, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in base alla quale il professionista è obbligato alla identificazione delle parti contraenti ogni qual volta il trasferimento delle partecipazioni di srl implichi la movimentazione di somme di denaro di importo pari o superiore a euro quindicimila, nonchè in tutti i casi in cui l’operazione abbia valore non determinato o non determinabile, è tenuto a:

  • verificare l’identità e la capacità di agire delle parti nonchè, in presenza di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza;
  • verificare la titolarità, da parte del disponente, delle quote oggetto di trasferimento, avendo riguardo alla eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;
  • controllare la non contrarietà dell’atto al buon costume ed all’ordine pubblico;
  • controllare nell’atto costitutivo della società le cui partecipazioni formano oggetto di trasferimento l’esistenza di clausole di intrasferibilità assoluta delle quote, di prelazione o di gradimento.

 Sull’argomento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (di seguito Cndc) con la Circ. 18 settembre 2008, n. 5/IR ha dettato le prime modalità operative. A tale provvedimento, ha fatto seguito la circolare Unioncamere Prot. 14288 PS odl del 22 settembre 2008.

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