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LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO

La figura professionale dell’agente sportivo è stata oggetto di un importante disegno di riforma.

Il 26 febbraio il Governo ha approvato lo schema di decreto relativo alla «Rappresentanza di atleti e di esercizio della professione di agente». La novella, che entrerà in vigore il 1° luglio 2022, delinea alcune novità di indubbia rilevanza.

Allo stato attuale, per conseguire la qualifica di agente sportivo professionista, occorre seguire corsi di formazione certificati dal Coni.

Dopodiché, sempre presso lo stesso istituto, bisogna superare una specifica prova, cui seguirà da un secondo esame presso una federazione sportiva nazionale (come, ad esempio, la Figc), tramite il quale si verifica la formazione acquisita nella disciplina di settore.

Un primo punto di riforma concerne la possibilità, per gli agenti sportivi, di prestare la propria assistenza anche ad atleti operanti nel mondo delle discipline dilettantistiche. Ad oggi, infatti, l’operato degli agenti si rivolge unicamente agli sportivi inquadrati come professionisti ai sensi dell’art. 2 della L. 81/1981.

Il decreto si riferisce, genericamente, al “lavoratore sportivo”, ossia colui che riceve un corrispettivo a fronte di una determinata prestazione. Appare logico affermare che “lavoratore sportivo” possa essere anche un atleta che ha firmato un contratto di collaborazione sportiva dilettantistica.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del provvedimento, per lavoratore sportivo si intende “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”.

Sarà quindi possibile assistere le menzionate categorie professionali, anche se operanti nel comparto sportivo dilettantistico.

Ciò costituisce una importante apertura volta ad allargare il perimetro operativo dell’agente sportivo. Dopo tale riforma, infatti, si delinea, per molti soggetti, la possibilità di esercitare la professione di agente, inquadrandola come attività secondaria ma non prevalente.

Ciò vale, segnatamente, per figure quali avvocati e commercialisti, che sono in possesso di competenze giuridico-economiche necessarie per prestare assistenza nel settore sportivo e differenziarsi dal ruolo dell’agente base.

Infatti, in merito a quest’ultimo punto, il decreto chiarisce che all’agente sportivo non vengono, in alcun modo, assegnate le competenze riservate all’avvocato dalla legge forense.

Dall’altra parte, quantunque gli avvocati possano iscriversi al Registro Nazionale degli agenti sportivi, il Consiglio Nazionale Forense ha ammesso la doppia iscrizione, ma a patto che l’attività di agente non «rivesta il carattere della continuità».

Resta tuttora da chiarire, invece, come sottolinea anche la relazione parlamentare allegata al decreto, quali siano le attività precluse all’avvocato in ambito sportivo, quando egli non sia iscritto al Registro Nazionale degli agenti sportivi.

In conclusione, segnatamente dopo l’entrata in vigore della riforma, sarà opportuno seguire i futuri sviluppi di tale disciplina, che pone la figura dell’agente sportivo al centro di una importante evoluzione, sia formale che sostanziale.

La comprensione di tali dinamiche richiede competenze trasversali, necessarie per cogliere e analizzare i cambiamenti che emergeranno nello sport professionistico e dilettantistico.

 

Avv. Giovanni Alessi

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