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CONCORDATO PREVENTIVO IN BIANCO E I SUOI EFFETTI SULL’AGGIUDICAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 309/2021 ha rimesso all’Adunanza Plenaria l’interessante questione relativa alla legittimità dell’aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica disposta nei confronti di un’impresa che abbia presentato istanza di concordato preventivo “in bianco”, ai sensi dell’art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare, quanto meno nell’ipotesi in cui detta istanza contenga una domanda prenotativa per la continuità aziendale.

L’art. 186 bis della Legge Fallimentare, disciplinante il concordato in continuità aziendale, infatti, al comma 5, prevede per le imprese che abbiano formulato istanza di concordato la possibilità di partecipare a gare pubbliche solo nel caso in cui vengano rispettati dei requisiti che, sostanzialmente, attestino l’affidabilità delle imprese stesse.

Va detto che la questione rimessa all’Adunanza Plenaria riguarda sinteticamente (l’ordinanza n. 309/2021 tratta molteplici aspetti sul punto) l’applicabilità di tale norma ad una domanda di ammissione “in bianco”, con riserva, quindi, di presentare, nel termine fissato dal giudice, la proposta vera e propria, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 186 bis Legge Fallimentare.

Un primo orientamento, più estensivo, a cui aderisce anche il Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione in oggetto, sostiene che la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” non sarebbe causa di automatica esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, specialmente nel caso in cui la domanda stessa possieda i contenuti “prenotativi” della presentazione della proposta in continuità aziendale.

Un secondo orientamento più restrittivo, invece, ritiene che le norme pubblicistiche in tema di procedure di aggiudicazione consentono la partecipazione alla gara solo all’impresa già ammessa al concordato con continuità aziendale, con relativo piano approvato dal Tribunale e munita della specifica autorizzazione per la singola gara.

Sul punto, stante l’incertezza dello scenario, sarà quindi interessante attendere la decisione che verrà assunta dall’Adunanza Plenaria.

 

Avv. Giacomo Matteoni

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