In data 26 Aprile 2021, Telecom Italia S.p.A. si è vista respingere il ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva confermato la sanzione di € 840.000 del Garante per la Protezione dei dati personali, emessa nel 2016.
Il provvedimento dell’Autorità nei confronti di Telecom Italia S.p.A. era stato adottato in seguito alle molteplici segnalazioni degli utenti, i quali, pur avendo espressamente negato il consenso ad essere contattati telefonicamente per finalità promozionali, nel corso dell’anno 2015 avevano ricevuto telefonate di fornitori di servizi che operavano nell’interesse di Telecom.
La Società aveva infatti conservato nei propri data base i dati personali di cinque milioni di ex clienti, una parte dei quali non aveva prestato il consenso (o lo aveva espressamente revocato).
Impugnando la sanzione innanzi al giudice di primo grado, la Società sosteneva che il trattamento dei dati posto in essere non avesse scopo promozionale, ma che fosse unicamente finalizzato a verificare la permanenza del dissenso (da parte di coloro che in passato erano stati clienti) a ricevere comunicazioni promozionali, al fine di acquisire l’eventuale consenso.
L’organo giudicante tuttavia dissentiva, evidenziando il ruolo centrale del consenso espresso ai fini della legittimità del trattamento dei dati personali sulla base dell’art 23 del Codice Privacy. Si evidenziava, inoltre, come la negazione del consenso vincola l’operatore, anche a prescindere dal fatto che l’interessato sia iscritto nel «registro pubblico delle opposizioni», ritenendo, quindi, non condivisibile la difesa di Telecom.
Ad avviso del Tribunale risultava infatti manifesto il contenuto promozionale della campagna realizzata da Telecom, diretta ad ottenere dai clienti un ripensamento in vista di una futura campagna promozionale e di vendita telefonica.
A ben vedere, dunque, Telecom aveva realizzato una campagna «di contatto», non a caso denominata «recupero consenso», allo scopo di acquisire il permesso dei lead ad essere contattati per attività di marketing, come dimostrato dal fatto che erano state previste anche le modalità di contestuale promozione e immediata conclusione dei singoli contratti.
Pertanto, secondo il giudice di prime cure, all’operatore telefonico non può essere consentito di vanificare la volontà degli interessati (che già avevano negato il consenso) mediante una campagna di marketing in due tempi volta, prima, a riacquisire il consenso già negato e, dopo, a realizzare l’attività promozionale vera e propria, con la conseguenza che la condotta realizzava un trattamento illecito di dati, stante l’intrinseca inscindibilità tra la campagna di acquisizione del consenso e la finalità di marketing.
In ragione di quanto sopra si inibiva l’utilizzazione dei consensi comunque ottenuti, in quanto illecitamente acquisiti sulla base di un trattamento illecito.
Partendo da questa premessa, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo proposto dalla Società in sede di ricorso.
Le ragioni a sostegno del medesimo si basavano sulla violazione e falsa applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 23 e 130 Codice Privacy, per avere qualificato come comunicazione commerciale o promozionale un’attività consistente in telefonate volte al recupero dei consensi, già negati circa due anni prima.
Secondo la parte ricorrente tale attività non rientrava nella definizione normativa di «comunicazione commerciale» di cui all’art. 7, comma 4, del Codice Privacy e l’inibitoria pronunciata, in relazione ai consensi comunque acquisiti dall’operatore telefonico, sarebbe contraddittoria rispetto alla finalità di acquisire e rispettare la volontà degli interessati.
La tesi propugnata non è condivisibile secondo la Cassazione, dal momento che essa contrasta con la ratio della normativa di settore.
E, difatti, una comunicazione telefonica volta ad ottenere il consenso per fini di marketing da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una «comunicazione commerciale», ed il trattamento dei dati dell’interessato per chiedere detto consenso è esso stesso un trattamento per finalità di marketing.
Telecom, avendo contattato per fini commerciali chi espressamente aveva negato il proprio consenso o, comunque, non lo aveva espresso, al fine di provocare un ripensamento, non ha rispettato la volontà degli utenti; gli interessati ben possono mutare opinione rispetto al trattamento dei loro dati personali, revocando il dissenso già espresso, ma nell’ambito di iniziative che li vedano protagonisti attivi.
La Cassazione ha ribadito, pertanto, il ruolo centrale del consenso e, in generale, delle adeguate basi giuridiche che di devono essere costantemente valutate con attenzione dal titolare del trattamento onde evitare di porre in essere gravi violazioni, specialmente in un ambito delicato e particolarmente vicino ai consumatori come quello delle comunicazioni commerciali.
Dott. Giovanni Di Stefano