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IL TRUST NEL CALCIO: IL CASO DELLA SALERNITANA

Nelle ultime settimane la cronaca sportiva – e non solo – sta dedicando particolare attenzione alle vicende che ruotano intorno alla cessione della Salernitana, neopromossa in Serie A.

Il nodo problematico della questione deriva da quanto stabilito dall’art. 16-bis delle Norme Interne di Organizzazione della FIGC, secondo cui “non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale”.

Nel caso di specie, tale disposizione viene in rilievo in quanto Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio, detiene (per il tramite di due veicoli societari, uno dei quali controllato dal figlio) una partecipazione di controllo nella Salernitana.

Si è molto parlato, di conseguenza, di una ipotetica cessione della società, che è recentemente stata oggetto di diverse manifestazioni di interesse da parte di investitori italiani e stranieri.

Stando a quanto riportato dalle principali testate giornalistiche, tuttavia, l’intenzione della proprietà è quella di rimandare, per quanto possibile, il momento della vendita, al fine di pervenire ad un accordo vantaggioso che tenga conto delle prospettive di crescita del club.

In quest’ottica, la scelta dello strumento giuridico – al fine di evitare una cessione altrimenti obbligata – è ricaduta sul trust.

Infatti, nella tarda serata del 25 giugno, le due società proprietarie della Salernitana hanno inoltrato alla FIGC una proposta di trust per il club campano. La Federazione si è riservata di analizzare tutta la documentazione, con lo scopo di verificare se la struttura delineata possa garantire la segregazione del patrimonio.

Non è casuale che l’istituto prescelto sia il trust, dato che una delle caratteristiche precipue dello strumento, ossia l’imposizione di un vincolo di destinazione, determina il sorgere, in capo al trustee, di un patrimonio separato con propria destinazione. Tale circostanza permette di superare – almeno formalmente – i problemi di conflitto di interesse da cui scaturiscono le vicende descritte, garantendo che il patrimonio segregato non possa essere oggetto di controllo diretto da parte degli attuali proprietari, che tuttavia ne determinano in via preventiva le sorti.

In particolare, nel caso di specie, si rivela adeguato l’utilizzo del cd. “blind trust”. Si tratta infatti di una forma di trust in cui il disponente, rinunciando a tutti i diritti di gestione, conferisce il proprio patrimonio ad un trustee che lo amministra per suo conto, scegliendo liberamente le forme di investimento più opportune senza obbligo di effettuare alcun rendiconto, fino alla scadenza del termine stabilito o al verificarsi di una determinata condizione.

In questo modo il disponente viene escluso dalla gestione diretta del proprio patrimonio e, soprattutto, non ha contezza della sua amministrazione, potendo così proseguire nelle proprie attività senza entrare in conflitto con i suoi interessi personali.

È necessario, tuttavia, non confondere la marcata flessibilità dell’istituto con la difficoltà della sua strutturazione, che deve essere frutto di una attenta opera di ponderazione di tutte le variabili presenti: nella giornata odierna, infatti, la proposta avanzata è stata respinta dalla Federazione, a causa di alcuni elementi considerati inadeguati.

Secondo quanto riportato dai principali organi di stampa, si è ritenuto che le richieste avanzate dalla FIGC siano state disattese, in particolare per quanto concerne la scelta del trustee e del guardiano e le regole previste per la gestione del patrimonio, che non garantirebbero una vera e propria indipendenza e terzietà rispetto alle società proprietarie.

Da ciò emerge con chiarezza che si tratta di un istituto complesso le cui dinamiche – tanto nella fase istitutiva quanto in quella gestoria – devono essere valutate con la dovuta attenzione.

 

A cura dell’Avv. Giovanni Alessi

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