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SOCIETÀ BENEFIT: ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE

La legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto, nel nostro ordinamento, le cd. società benefit. Sono così definite quelle società che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

La finalità perseguita dal legislatore è quella di promuovere la costituzione, nonché la diffusione, di società aventi un duplice scopo: da una parte, la realizzazione di attività lucrative dirette a distribuire utili ai soci e, dall’altra, la promozione di iniziative benefiche a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse.

È evidente come dalle attività di beneficio comune possa derivare, a favore di queste società, un notevole grado di prestigio reputazionale, con probabili effetti positivi sull’attività commerciale; elemento che può sicuramente rappresentare un quid pluris nei confronti delle imprese concorrenti, con conseguenti vantaggi in termini di competitività.

Si registra, difatti, un crescente interesse per questo modello societario anche da parte delle associazioni professionali: di recente, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha espresso ufficialmente la propria opinione favorevole in merito al connubio fra profit e benefit nell’ambito della consulenza fiscale e contabile. Anche al di fuori di tale settore, e segnatamente in quello legale, i primi esperimenti di studi professionali che operano anche come società benefit stanno iniziando a prendere forma, confermando le potenzialità di questa disciplina.

La pandemia da Covid-19, inoltre, ha inevitabilmente riportato sotto i riflettori il dibattito sulla responsabilità sociale d’impresa, facendo emergere la necessità di incentivare strumenti come le società benefit, in quanto modello ibrido fortemente innovativo caratterizzato da una dual mission. Durante il periodo del lockdown, ad esempio, diverse società si sono trasformate in società benefit, giovando della previsione dell’art. 38-ter del Decreto Rilancio che ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, la cui limitata validità temporale, tuttavia, non è stata successivamente prorogata.

A tal proposito, e segnatamente sotto il profilo fiscale, è da segnalare come il legislatore abbia omesso di integrare e completare la disciplina delle società benefit, lasciando all’interprete e agli operatori del settore pochi punti di riferimento.

Di particolare interesse, in questo ambito, è il tema della deducibilità delle spese sostenute in relazione alle attività di beneficio comune, di estrema rilevanza in un’ottica di sostegno all’utilizzo di questa forma societaria.

In assenza di chiare indicazioni normative, si deve ritenere che tali spese debbano risultare deducibili dal reddito d’impresa conseguito sulla base di uno stretto rapporto di inerenza, in quanto vi è un indubbio collegamento funzionale tra le spese stesse e l’attività dell’impresa complessivamente intesa.

Quella dell’erogazione di servizi di pubblica utilità costituisce, per le società benefit, un’attività istituzionale e rappresenta, al pari dell’esercizio commerciale, il core business delle stesse. Per questo motivo, è ragionevole affermare che la deduzione dei costi inerenti tali servizi dal reddito d’impresa sia la logica conseguenza dello svolgimento duale (e obbligatorio) previsto dal legislatore, a pena di sanzioni nei confronti degli organi societari.

Pervenendo ad un diverso esito, si trarrebbe l’irrazionale conclusione di ritenere indeducibili costi che le società benefit devono obbligatoriamente sostenere, in contrasto con la disciplina e la prassi del settore.

Una simile possibilità rappresenterebbe, per le imprese che vogliano acquisire il carattere “benefit”, un importante fattore di incentivo, che favorirebbe tanto le stesse (sotto il profilo fiscale) quanto il tessuto sociale circostante, a beneficio del quale le spese deducibili sarebbero effettuate. In mancanza di una espressa indicazione, tuttavia, è necessario verificare caso per caso la liceità di tale pratica.

In conclusione, appare opportuno prendere atto del crescente impatto delle società benefit sul tessuto imprenditoriale italiano, e del fatto che, con i dovuti accorgimenti da parte del legislatore, questa innovativa forma di impresa si pone quale futuro protagonista nel nostro mercato, in linea con le attuali tendenze che puntano su sostenibilità e trasparenza.

A cura dell’Avv. Francesco Sibilla e del Dott. Dante Irmici

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