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LIMITI E POTENZIALITÀ DELLE CRIPTOVALUTE NELLE OPERAZIONI SOCIETARIE

Con l’esplosione del fenomeno crypto anche in Italia molti imprenditori hanno iniziato ad interrogarsi sulla possibilità di utilizzare monete virtuali come Bitcoin ed Ethereum quale bene conferibile nelle società di capitali.

La questione attiene innanzitutto a ragioni di ordine giuridico dal momento che nelle società di capitali la disciplina dei conferimenti è rigidamente disciplinata, onde evitare l’emergere di capitale c.d. fittizio.

A tal fine i beni acquisiti nel patrimonio della società devono esser suscettibili di valutazione economica ed oggetto di esatta valutazione quanto al loro valore.

Il nostro ordinamento considera beni conferibili: denaro, beni in natura e, solo per le S.r.l. servizi/prestazioni d’opera.

Per quanto riguarda il denaro, non sono previste particolari formalità, mentre gli altri conferimenti gli artt. 2343 e ss., in materia di S.p.A., e 2464 e ss. c.c., in materia di S.r.l., prevedono una procedura di stima formale in cui si affida la valutazione ad un soggetto indipendente per determinare il capitale sociale emesso in corrispondenza.

Fatta questa doverosa premessa, è d’uopo interrogarsi circa la compatibilità tra la natura delle criptovalute e le previsioni del codice in tema di conferimenti.

L’equiparazione delle criptovalute potrebbe scontrarsi con la regola generale che prevede che “in mancanza di diversa previsione nello statuto, i conferimenti debbano farsi in denaro”, il quale deve essere considerato come la “moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento”.

Sul tema, la Corte di Giustizia europea è intervenuta nel 2015 affermando che le operazioni relative a monete non tradizionali, come le criptovalute, costituiscono operazioni finanziarie qualora le stesse siano state accettate dalle parti quale mezzo di pagamento alternativo a quello legale. Sempre la Corte, però, ha precisato che l’utilizzo delle monete alternative non deve avere altre finalità se non quelle di mezzo di pagamento.

Per tale ragione la stessa ha escluso che sia possibile equiparare le criptovalute con i beni in natura quali crediti, beni immobili o componenti di magazzino proprio perché hanno un intrinseco valore ulteriore a quello di mezzo di pagamento

Sul tema quindi si potrebbe affermare che in operazioni di cessione di quote l’utilizzo delle criptovalute potrebbe essere legittimo, mentre nelle diverse operazioni di ricapitalizzazione, venendo meno il requisito del “mezzo di pagamento”, potrebbe risultare vietato.

Nella stessa direzione si è espressa anche l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 72E del 2016.

La questione però non è da considerarsi chiusa; fin troppe volte infatti abbiamo assistito ad un disallineamento tra norme del diritto e nuove tecnologie, nella maggior parte delle quali queste ultime hanno trovato in seguito il giusto inquadramento normativo. Dunque, anche se in assenza di una previsione del legislatore specifica, si può ragionevolmente ritenere che le criptovalute possano a breve esser utilizzate in ogni operazione societaria.

A cura dell’Avv. Giovanni Alessi e del Dott. Emiliano Guerreschi

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