
IL RISCHIO CYBER NON È UN PROBLEMA DELL’IT MA UN TEMA DI GOVERNANCE.
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Nell’ultimo anno il mercato delle criptovalute e dei connessi non-fungible-token (NFT) si è espanso superando anche le previsioni più rialziste, generando un giro d’affari con un valore di decine di miliardi di dollari. L’interesse crescente per tale nuovo modello di business ha fatto inevitabilmente aumentare anche le attività criminali connesse, tra cui il riciclaggio di denaro attraverso lo scambio di NFT su piattaforme online.
Gli esperti del settore hanno individuato nel c.d. wash trading una delle pratiche più comuni per realizzare operazioni di riciclaggio; in sostanza, tale attività viene effettuata dai trader vendendo propri NFT ed inviando il compenso in denaro a sé stessi – solitamente in criptovalute – utilizzando due diversi ma propri crypto-wallet.
Il problema, che può essere esteso all’intero settore della tecnologia blockchain e del mercato crypto nel suo complesso, è ravvisabile nel tracciamento degli utenti e delle loro operazioni con le valute digitali, dal momento che ciascuno può liberamente realizzare operazioni facilmente senza necessariamente dover dichiarare alcunché al fisco oppure realizzare un c.d. cashout in valute aventi corso legale.
Al fine di limitare il più possibile tali condotte, le piattaforme online di exchange che consento agli utenti registrati l’acquisto di NFT all’asta, stanno progressivamente introducendo strumenti di controllo dei medesimi soggetti, tra cui Il c.d. know-your-customers (KYC) e il c.d. anti-money-laundering (AML).
L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una maggiore trasparenza nelle operazioni vincolando l’accesso alla piattaforma all’identificazione degli utenti, siano essi venditori o acquirenti; in questo modo, qualora si rendesse necessario un controllo da parte delle autorità competenti, la piattaforma potrà garantire una più facile e veloce verifica, incrociando i dati per determinare con certezza la provenienza e la destinazione dei fondi utilizzati nella compravendita.
Pertanto, è ragionevole aspettarsi che a breve non sarà più possibile effettuare operazioni di wash trading, dal momento che le piattaforme impediranno by default ad uno stesso soggetto di agire quale venditore-acquirente del medesimo NFT, identificandolo e bloccando di conseguenza la transazione.
A cura dell’Avv. Giovanni Alessi e del Dott. Emiliano Guerreschi

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Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento n. 2026/0074, con cui introduce la EU Inc., nuova forma societaria di diritto europeo progettata per operare nativamente su scala continentale. Concepita come alternativa alle forme nazionali esistenti e non sostitutiva di esse, la EU Inc. si caratterizza per una struttura integralmente digitale — dalla costituzione in 48 ore senza capitale minimo obbligatorio alla dematerializzazione delle partecipazioni — e per strumenti di raccolta del capitale allineati alle prassi internazionali del venture capital, inclusa l’eliminazione del valore nominale delle quote. Il contributo analizza la natura giuridica dell’istituto, le modalità di costituzione tramite il sistema BRIS e l’integrazione con il regolamento eIDAS 2.0, la struttura finanziaria, e le prospettive di adozione alla luce della tempistica negoziale annunciata dalla Commissione per la fine del 2026.

Lo scorso 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 211/2025, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1226, che introduce nel sistema 231 nuove fattispecie di reato connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. L’intervento normativo amplia il catalogo dei reati presupposto e ridefinisce il regime sanzionatorio applicabile agli enti, incidendo sul perimetro dei rischi rilevanti ai fini della compliance per le imprese operanti in contesti esposti a regimi sanzionatori internazionali.
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