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LA SCISSIONE CON SCORPORO: UNA NUOVA OPPORTUNITA’

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Il nostro ordinamento consente con la scissione di scomporre e trasferire il patrimonio di una società (c.d. scissa), tutto o in parte, ad una o più società preesistenti o neo-costituite (c.d. beneficiarie), con la contestuale assegnazione, a favore dei soci della scissa, di azioni o quote delle beneficiarie.  

Il tipico effetto della scissione, pertanto, è la diretta attribuzione ai soci della scissa delle azioni o quote delle società beneficiarie. Quando le azioni o quote della beneficiaria sono, invece, destinate alla società conferente si ha il c.d. scorporo, operazione già nota nel panorama giuridico e che segue la disciplina del conferimento d’azienda.

Il d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, in attuazione delle norme europee che modificano la disciplina di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ha introdotto il nuovo articolo 2506.1 del Codice Civile, che disciplina la scissione con scorporo. 

Il nuovo articolo, in vigore dal 3 luglio 2023, prevedrà la possibilità per una società di assegnare parte del suo patrimonio ad una o più newco e a sé stessa le relative azioni o quote, proseguendo la propria attività. Tale strumento è soggetto alle norme sulla scissione e, pertanto, darà origine ad una modifica statutaria, senza che si applichino le norme sul conferimento d’azienda, tra cui quelle che prevedono di predisporre la relazione di stima ed i divieti per le S.p.A.

Ciò detto, è d’uopo segnalare che la possibilità di effettuare lo scorporo solo a favore di una newco appare come un limite, poiché il conferimento rimarrebbe l’unica via in caso di apporto ad una società beneficiaria già esistente. 

In realtà, è possibile addivenire al medesimo risultato articolando l’operazione in due fasi: nella prima fase, lo scorporo si avrà a beneficio di una newco e, successivamente, si potrà incorporare quest’ultima in una società preesistente. 

Interessante ragione per scegliere di effettuare una scissione con scorporo può esser individuata nel fatto che non sorgerà un diritto di recesso per i soci della scorporanda che non hanno approvato la delibera di scorporo.

Allo scorporo, inoltre, non si applicano le norme che prevedono la redazione di: (i) situazione patrimoniale della scissa; (ii) la relazione illustrativa del progetto di scissione; (iii) la relazione di congruità del rapporto di cambio. 

Tuttavia, valgono anche delle regole previste per quella “ordinaria”. Difatti, è previsto un termine ridotto, pari a 30 giorni, per l’opposizione dei creditori qualora la scorporanda e la beneficiaria non siano società azionarie. Inoltre, le società in liquidazione che abbiano già avviato la fase di distribuzione dell’attivo, non possono accedere a tale tipologia di operazione.

In conclusione, può esser ragionevole affermare che la scissione con scorporo rappresenta una nuova opportunità per le società, che potranno accedere ad uno strumento più agile e confacente alle diverse esigenze societarie.

 

A cura dell’Avv. Eulessia Marina Ricci e del Dott. Giuseppe Ghizzota 

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