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LE SUCCESSIONI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone sono dotate di capacità giuridica ma non di personalità giuridica, con rilevanti conseguenze dal punto di vista della responsabilità dei soci. Tant’è che in questo tipo di società si risponde solidalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio.

L’elemento personale incide anche nelle regole riguardanti la morte del socio. Gli eredi non subentrano automaticamente nella società, infatti, l’art. 2284 del c.c. stabilisce la liquidazione delle quote del de cuius(salvo diverso accordo che preveda lo scioglimento della società o la sua prosecuzione permettendo il subentro degli eredi come nuovi soci).

A tal fine, è d’uopo segnalare che sia la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13265/2022, sia la terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28716/2022, hanno confermato la regola generale secondo cui agli eredi vengono liquidate le quote con delle somme di denaro. In tali casi, inoltre, se dovessero esserci operazioni sociali in corso, gli eredi parteciperebbero anche agli utili o alle perdite e, in ogni caso, il pagamento deve avvenire entro 6 mesi dalla morte del socio.

Quindi, da ciò deriva che le parti possono, oltre alla liquidazione, sciogliere la società oppure inserire una clausola di continuazione all’interno dell’atto costitutivo o del patto sociale, decidendo di proseguire il rapporto sociale con gli eredi. Questa clausola comporta l’obbligo in capo ai soci di permettere il subentro degli eredi nella società, ma garantisce sempre la facoltà di scelta in capo agli eredi.

Sul tema, la sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15686 del 2020, ha sottolineato come l’accordo tra l’erede e i superstiti, per la continuazione del rapporto sociale, non debba avvenire per iscritto ma possa realizzarsi anche per comportamento concludente, trovando conferma nel successivo atto di donazione con cui l’erede rinuncia alla partecipazione acquisita in favore degli altri soci.

In conclusione, si ricorda che secondo la dottrina prevalente la disciplina art. 2284 c.c. è estendibile per analogia anche ai legatari.

Tali regole valgono per le società semplici, per le società in nome collettivo e per la figura del socio accomandatario nelle società in accomandita semplice. L’unica eccezione tra le figure parti delle società di persone è prevista per il socio accomandante, la quota del quale può essere trasmessa automaticamente per causa di morte, in quanto il socio risponde delle obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota oggetto di conferimento.

A cura dell’Avv. Giovanni Alessi e della Dott.ssa Martina Levi

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