La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021″ pubblicata nel supplemento ordinario n. 62, della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, contiene interessanti modifiche al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) incidenti, in particolare, sulla disciplina dei c.d. contratti sotto-soglia.
Trattasi infatti di accordi con limitato impatto sul mercato, di valore inferiore alle soglie comunitarie contenute nell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto esonerati dall’applicazione delle regole generali di origine europea riguardanti l’espletamento di procedure aperte, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara, per l’aggiudicazione di appalti pubblici.
Ciò ha indotto molte amministrazioni e stazioni appaltanti in genere a servirsene per snellire le procedure di affidamento dei contratti, che altrimenti rientrerebbero nel ben più complesso processo dell’evidenza pubblica.
La cd. Legge di Bilancio ha quindi ampliato la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura diretta o negoziata per l’affidamento di lavori pubblici, in deroga all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, fino al 31 dicembre 2019, in attesa di una complessiva revisione del Codice dei Contratti Pubblici.
Per comprendere al meglio la portata della novella poc’anzi menzionata occorre ripercorrere, sinteticamente, la disciplina previgente dedicata ai contratti sotto-soglia.
In base all’originario testo dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva la facoltà di ricorrere alla procedura ordinaria, le modalità di affidamento dei lavori pubblici erano distinte a seconda del valore del contratto e, più in particolare, era prevista la possibilità di:
- un affidamento diretto per i lavori di valore inferiore a 40.000 euro, anche senza la consultazione di due o più operatori economici;
- un affidamento mediante procedura negoziata per i lavori di importo ricompreso tra 40.000 e 150.000 euro, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici scelti in base ad indagini di mercato o tramite appositi elenchi;
- un affidamento mediante procedura negoziata per i lavori di importo ricompreso tra 150.000 e 1.000.000, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, scelti in base ad indagini di mercato o tramite appositi elenchi;
Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro era necessario ricorrere, invece, alla procedura ordinaria disciplinata dal Codice dei contratti pubblici.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto, a parziale modifica di quanto disposto dall’art. 36 del Codice Appalti, che sia possibile ricorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019:
(i) alla procedura diretta (quindi, in concreto, senza l’espletamento di nessuna gara) per l’affidamento di lavori di valore non superiore a 150.000 euro, previa consultazione di tre operatori economici;
(ii) alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori di valore superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.
In sintesi, in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, fino al 31 dicembre 2019, sarà possibile procedere all’affidamento di lavori:
- per importi inferiori a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016);
- per importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro mediante procedura diretta, con la consultazione di tre operatori economici (in base alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 912, della L. n. 145 del 31 dicembre 2018 al D. Lgs. 50/2016);
- per importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro mediante procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici, ove presenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 912, della L. n. 145 del 31 dicembre 2018);
- per importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con la consultazione, se esistenti, di quindici operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016).
Occorre ricordare che l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, così come previsto anche dall’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dovrà avvenire comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici che prevede come “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice (…)”, nonché in osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
In forza del previgente art. 36 del Codice l’A.N.A.C. ha altresì adottato apposite linee guida al fine di supportare le stazioni appaltanti (ivi consultabili https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=1a4e5ca20a778042283b7a58c1ece1d9) che, probabilmente, data la novella, dovranno essere riviste al fine di adeguarle alle novità introdotte con la Legge di Bilancio.
Infine, per quanto riguarda i servizi e le forniture rimane invariato quanto disposto dal testo originale dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, onde per cui, in tali casi, sarà possibile procedere con l’affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro e con procedura negoziata fino alla soglia comunitaria, consultando, limitatamente a quest’ultima ipotesi, ove esistenti, almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite gli appositi elenchi.