È l’articolo 24-bis del TUIR introdotto dalla Legge di bilancio 2017 il tentativo di grimaldello fiscale per attrarre facoltosi residenti all’estero in Italia.
Più in particolare, la condizione per potere accedere al vantaggioso regime in parola, di cui si dirà poco più sotto, è quella di non avere avuto fissata la propria residenza in Italia negli ultimi nove periodi di imposta su dieci.
Nel merito, il vantaggio consiste nel fruire di una imposizione ordinaria dei redditi di fonte italiana, a fronte del fatto che il complesso dei redditi provenienti da fonte estera sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari a € 100.000,00 per il contribuente principale e ad € 25.000 per ogni parente al seguito, con eccezione rappresentata dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (maggiori del 20% del capitale) realizzate nei primi cinque periodi di imposta dal trasferimento in Italia, che subiscono una imposizione sostitutiva del 26% ovvero concorrono integralmente alla formazione del reddito qualora l’entità ceduta sia soggetta a un regime fiscale privilegiato.
Quello appena descritto è il regime fiscale di cui sta giovando il calciatore Cristiano Ronaldo, al cui stipendio per prestazioni sportive si applica una tassazione che segue le aliquote IRPEF ordinarie; allo stesso modo si applica la tassazione delle eventuali plusvalenze per la cessione di quote nelle società portoghesi, lussemburghesi e delle BVI detentrici dei suoi investimenti principalmente di natura immobiliare: a fronte di tale tassazione, i proventi e i dividendi eventualmente distribuiti da dette società, nonché dalle star companies irlandesi che detengono i diritti di sfruttamento della sua immagine, rientrano nell’imposta fissa.
Dopo 15 anni, tale regime si caduca e il contribuente rientra nella tassazione ordinaria, qualora non intenda trasferire la propria residenza all’estero.
Facendo un calcolo discendente dagli effetti dell’applicazione del regime fiscale in descrizione nel caso specifico di Cristiano Ronaldo, quest’ultimo risulta avvantaggiarsi di un risparmio d’imposta di notevolissima misura.
Benvero, dalle informazioni reperite sugli organi di stampa, il giocatore percepisce ogni anno, a vita, un importo contrattualizzato dal suo sponsor tecnico residente all’estero ammontante a 24 milioni di euro per i diritti di sfruttamento di immagine.
Tale somma, così come le altre realizzate all’estero, sarà tassata esclusivamente con l’imposizione di 100.000,00 Euro dell’imposta forfetaria. Mediante il pagamento di ulteriori 25.000,00 Euro per ogni altro componente, potrà estendere l’opzione anche in favore dei familiari.
Considerando che il calciatore negli ultimi anni ha dichiarato redditi per almeno 160 milioni di euro all’anno, la misura del risparmio fiscale ottenuto con il trasferimento della residenza in Italia appare da sé nella sua entità.
Viepiù, la leva fiscale del regime in parola non esaurisce con le misure sopra descritte il carnet dei vantaggi offerti, atteso che è altresì prevista l’esenzione dalle imposte patrimoniali sulle attività finanziarie (IVAFE 0,2%) e sugli immobili (IVIE 0,76%) localizzati all’estero, a cui si aggiunge la tassazione dei soli beni italiani ai fini dell’imposta di successione e donazione.
Vantaggi speculari anche per le società sportive, potrebbero sorgere con l’avvento di una flat tax che preveda un’aliquota massima effettivamente più favorevole rispetto agli scaglioni ordinari attuali IRPEF.
Prendendo giustappunto il caso della Juventus, che dovrebbe versare all’erario circa 22,6 milioni di Euro sulla busta paga corrisposta a Cristiano Ronaldo, il prelievo, con una flat tax al 20%, verrebbe diminuito fino a 7,5 milioni.
Va da sé che una prospettazione del genere consentirebbe alle squadre di calcio italiane di poter anche eventualmente stornare parte del beneficio fiscale ai giocatori, creando un circolo virtuoso da cui tutti trarrebbero vantaggio anche in termini di indotto.
Avv. Raffaele de Stefano