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La Start-Up Innovativa

Lo scenario economico di oggi è in continuo mutamento, uno dei modi per entrare nel mercato è quello di creare una start-up, ossia una nuova società che partendo dal basso attraverso un’idea innovativa miri a scalare il proprio settore di business.

Il legislatore negli ultimi anni ha guardato con favore questo tipo di società, che nell’esperienza italiana – stando al report di Info Camere del luglio 2018– sono quasi 10.000.

Le start-up iscritte nella sezione dedicata del Registro delle Imprese rappresentano il 3% di tutte le Società di capitali costituite in Italia negli ultimi 5 anni.

Il settore costantemente in crescita manifesta un sensibile incremento dei valori occupazionali, al 31 marzo 2018 le start-up innovative coinvolgevano quasi 50.000 persone tra soci e lavoratori subordinati.

Scopo di questa breve analisi è approfondire lo scenario normativo al fine di permettere al lettore di approcciarsi a questo tema che rappresenta già una parte rilevante dell’economia italiana.

  1. Definizione di Start-up: i requisiti necessari per ottenerne la qualifica.

Incentivare l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, sostenere la nuova imprenditorialità e rafforzare la competitività delle imprese, sono gli obiettivi che il D.L. 179/2012 ha inteso perseguire.

A tal fine son stati predisposti strumenti trasparenti e innovativi quali, tra gli altri: significative agevolazioni per l’avvio e la gestione dell’impresa, forti incentivi agli adempimenti fiscali e tecniche di accesso al credito del tutto peculiari.

Elementi, tutti, che contraddistinguono la disciplina delle cc.dd. Start-up innovative interamente contenuta nel decreto appena menzionato, convertito con la Legge 17.12.2012 n. 221, il c.d. “Decreto Crescita Bis”, agli artt. 25 e ss.

L’art. 25, comma 2°, fornisce una serie di requisiti che concorrono a definire le la Start-up innovativa, nello specifico: “una Società di capitali[1] di diritto italiano, ovvero una Societas Europea[2], residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamento o su un sistema multilaterale di negoziazione.”

Per essere definita tale deve inoltre possedere ulteriori requisiti cc.dd cumulativi[3]:

  1. i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
  2. la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
  3. la sede principale dei suoi affari e degli interessi deve essere in Italia;
  4. a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a cinque milioni di euro;
  5. la Società non deve distribuire utili né deve averne distribuiti a partire dalla sua costituzione tale obbligo permane per tutto il periodo in cui la Società possiede i requisiti di start-up innovativa;
  6. la Società deve avere ad oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. la Società non deve essere costituita in base a un’operazione straordinaria di fusione o scissione, né derivare da una cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Ancora, sempre ai sensi dell’art. 25 comma 2°, oltre al possesso di tutti i requisiti appena descritti, la Società deve ulteriormente possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20 per cento del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori di almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di dottori o ricercatori universitari;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di un titolo di privativa diretto a tutelare le invenzioni industriali, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori o una nuova varietà vegetali direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.”

È d’uopo segnalare che la disciplina relativa alle Start-up innovative è in costante aggiornamento e numerose sono le modifiche che il Legislatore ha inteso apportare alla disciplina generale. Tra le più significative si segnala la possibilità per l’imprenditore, introdotta con il c.d. “Investment Compact[4]”, di fondare una start-up innovativa online, senza quindi la necessità di ricorrere a professionisti esterni (senza dunque l’intervento del Notaio)[5].

L’imprenditore potrà avvalersi infatti di atto costitutivo e di statuto tipizzati che potrà sottoscrivere attraverso firma digitale.

La Start-up innovativa, sia essa di nuova costituzione o divenuta tale al ricorrere dei predetti requisiti, per essere riconosciuta deve essere registrata, nell’ apposita sezione speciale, contenuta nel Registro delle Imprese.

L’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda. Il Registro delle Imprese avrà, in questa fase, il “compito” di verificare la corretta compilazione e l’allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame. Una volta perfezionatasi, con successo, l’iscrizione nelle Registro, in capo alle start-up innovative ricorre l’obbligo di aggiornare le informazioni di cui sopra con cadenze temporali tassative e prestabilite[6].

  1. Start-up a vocazione sociale e gli “incubatori certificati”.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell’art. 25 del D.L. 179/2012, “la Società deve avere a oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Nell’alveo delle attività appena rappresentate devono essere ricondotte tutte quelle attività economiche che comportano l’introduzione, nel mercato, di nuovi prodotti e nuovi servizi, compresi i nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli, indipendentemente dal settore merceologico in cui opera la società[7]. Esistono infatti Start-up con oggetto sociale del tutto peculiare, la cui attività differisce dallo sviluppo, dalla produzione e dalla commercializzazione tout court di prodotti innovativi. In questo solco si inseriscono le Start-up a vocazione sociale, le quali svolgono attività di assistenza sociale, sanitaria, educazione e informazione e i cc.dd. incubatori certificati, ossia quelle Start-up che offrono servizi a sostegno della nascita e dello sviluppo di Start-up innovative.

La Start-up a vocazione sociale vengono disciplinate al comma 4 dell’art. 25 D.L n. 179/2012. Si tratta di Start-up innovative che, oltre a soddisfare i requisiti generali previsti dal comma 2, operano in via esclusiva in determinati settori[8].

La disciplina di tali Società ricalca quella delle cc.dd. imprese sociali, contenuta nel D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”. È lo stesso Legislatore, infatti, a richiamare il predetto D.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 al fine di delimitare l’ambito di intervento e qualificare la “socialità” dell’attività posta in essere della nuova impresa.

Gli articoli di riferimento e in cui emergono elementi di contatto tra le due discipline sono:

  • l’art. 1 del D.lgs 24 marzo 2006, n 155, stabilisce che “possono quindi acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale[9] un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”;
  • l’art. 2 del D.lgs. 24 marzo 2006, n 155, specifica i settori entro i quali l’attività di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale deve essere svolta (tra gli altri, quelli dell’assistenza sociale; dell’assistenza sanitaria; dell’assistenza socio-sanitaria; dell’educazione, dell’istruzione e della formazione; della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; della valorizzazione del patrimonio culturale);
  • l’art. 3 del D.lgs. 155/2006. Questo articolo dispone che “L’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Gli “incubatori certificati” invece sono disciplinati dal comma 5 dell’art. 25 del D.L.179/2012. Per incubatore certificato deve intendersi una Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative”. Questa specifica tipologia di start-up svolge un’attività di sostegno nei confronti di una start-up innovativa terza, tanto in termini operativi che finanziari. Questa infatti interviene nel processo di avvio e di crescita, formando e affiancando i fondatori, e coadiuva l’impresa “neonata” fornendo un vero e proprio sostegno operativo, fornendo strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori e eventualmente investendovi in prima persona. Per assumere la qualifica di incubatore certificato, è necessario il possesso di determinati requisiti. Un incubatore certificato deve infatti possedere:

  1. strutture (anche immobiliari) adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  2. disponibilità di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  3. affidamento dell’amministrazione o della direzione della Società a persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione, tramite una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; tenuta di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
  4. disponibilità di un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.”

Il comma 8 dell’art. 25 del D.L. 179/2012, stabilisce che l’assunzione dello status di incubatore certificato, al fine di usufruire dei benefici della disciplina in esame, avviene con l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio, a seguito della presentazione di apposita domanda compilata in formato elettronico. Ai fini dell’iscrizione alla sezione citata, il legale rappresentante dell’incubatore certificato deve presentare apposita autocertificazione al Registro imprese dove è attestata la sussistenza dei requisiti prima elencati. Parimenti trovano applicazione le disposizioni previste per le start-up innovative in ordine agli obblighi connessi al mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale.

I Vantaggi

  1. Le deroghe al diritto societario

Il legislatore, attraverso il D.L.179/2012, ha introdotto significative deroghe alle norme di diritto societario, con l’intento di rendere la gestione di una start-up il più flessibile e dinamica possibile. È l’art. 26 a disciplinare siffatte deroghe.

In primo luogo deve essere registrata un’estensione del c.d. periodo di riporto a nuovo rispetto a quanto previsto dal Codice Civile, in caso di perdite di esercizio oltre un terzo del capitale disciplinate ai sensi degli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, comma quarto c.c. e perdite di esercizio oltre un terzo al disotto del limite legale disciplinate ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter -.

Nella prima ipotesi, ossia nel caso di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il Codice Civile stabilisce che la riduzione del capitale sociale deve intervenire entro il primo esercizio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata. Nel caso di specie, invece, il D.L. 179/2012, all’art. 26, stabilisce che l’obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite deve essere adempiuto entro il secondo esercizio successivo. Aspetto non di poco conto. Un’estensione di dodici mesi consentirà, infatti, all’impresa Start-up innovativa di completare la fase di avvio e di rientrare, fisiologicamente, dalle perdite maturate nelle primissime attività poste in essere.

La medesima ratio deve essere estesa anche alla seconda ipotesi. Le disposizioni del Codice sanciscono come, in caso di perdite superiori a un terzo del capitale sociale che abbiano determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea debba deliberarne la ricostituzione nello stesso esercizio sociale. Diversamente però, anche in questo caso, il Legislatore, per quanto attiene alla disciplina delle Start-up innovative, ha inteso concedere un’estensione del periodo in cui ripianare le perdite e reintegrare il capitale sociale. L’assemblea può, infatti, deliberare di rinviare la riduzione del capitale e/o l’aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale alla chiusura dell’esercizio successivo. In caso contrario, nel caso in cui la perdita non dovesse essere ripianata e il capitale non risultasse reintegrato al di sopra del minimo legale, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2447 o 2482 ter del codice civile.

In secondo luogo, con l’intento di garantire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della start-up innovativa, il Legislatore ha garantito ai fondatori la Start-up innovativa la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci. Attraverso questo meccanismo non solo si è estesa l’applicazione degli istituti previsti dalla disciplina delle Società per Azioni anche alle start-up innovative costituite in forma di Società a responsabilità limitata, ma si è anche concessa la possibilità, mediante l’atto costitutivo, di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie. Attraverso l’atto costitutivo in deroga agli artt. 2468 e 2479, comma 5, c.c. sarà possibile creare categorie di quote anche prive del diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritto di voto limitati a particolare argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Ulteriori profili derogatori sono costituiti dalla possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni e per le Start-up innovative di emettere strumenti finanziari.

Nel primo caso, infatti, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 2474 c.c., il quale prevede che in nessun caso la Società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione, l’art. 26, comma 6, rappresenta come sia possibile effettuare operazioni sulle proprie quote qualora siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote o di partecipazioni a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali[10]. È il caso delle cc.dd. stock options[11] e work for equity[12].

Il secondo profilo derogatorio riguarda la possibilità, del tutto eccezionale per le Start-up innovative, di emettere strumenti finanziari. Sebbene l’emissione di strumenti finanziari sia appannaggio esclusivo delle Società per azioni, l’art. 26, comma 7, stabilisce che l’atto costitutivo può altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 – 2479 bis c.c.

  1. Incentivi fiscali

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 66), prevede per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (organismi di investimento collettivo nel risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa per un minimo di tre anni

  1. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati.

Nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato alle raccolte fondi diffuse modificato nel 2015 dal citato D.L. “Investment Compact” che ha rafforzato lo strumento con l’introduzione di importanti novità:

  1. possono effettuare campagne di equity crowdfunding:
  2. le PMI innovative;
  3. gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative;
  4. in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di start-up innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario.

Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il Regolamento sull’equity crowdfunding assorbendo le evoluzioni sopra citate e stabilendo che le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel.

Infine, la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 70) ha avviato il percorso di estensione dell’applicabilità dello strumento a tutte le PMI italiane.

  1. Intervento semplificato, gratuito e diretto per le start-up innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese,

Si tratta di un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle start-up innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

  1. Fail-fast:

In caso di insuccesso, le start-up innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le start-up innovative sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale.

  1. Trasformazione in PMI innovativa:

In caso di successo, le start-up innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative. Proponendosi di sostenere tutte le imprese caratterizzate da una spiccata propensione a innovare, il sopracitato D.L.3/2015, ha infatti allargato a queste PMI larga parte delle misure già previste a beneficio delle start-up innovative.

Conclusione

Le start-up dunque rappresentano un interessante modello per fare business, e le misure predisposte dal legislatore, se conosciute ed utilizzate correttamente, sono degli strumenti utili per premettere ad un valido progetto innovativo di crescere in un’atmosfera normativa protetta. Certamente lo scenario in continua evoluzione continuerà a mutare, ma è auspicabile che il legislatore mantenga e implementi le tutele introdotte, al fine di favorire un settore da cui sono nate e continuano a nascere alcune delle esperienze imprenditoriali più significative degli ultimi 20 anni.

Bibliografia:

  • Galli, A. Binacchi (a cura di), “I quaderni, n. 56, Commissioni Start-up, Microimprese e Settori Innovativi Diritto Tributario Nazionale”, ODEC, Milano
  • Visentini, A. Palazzolo, “Manuale di Diritto Commerciale”, Dike Giuridica, Roma, 2017.
  • Cian (a cura di), “Diritto Commerciale, III, Diritto delle Società”, Giappichelli Editore, Torino, 2017.

[1]Possono assumere la qualifica di Start-up innovativa, le Società di capitali quali: le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni, le Società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Possono rientrare tra queste anche le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

[2]Il riferimento è per quel tipo di Società che può essere costituita nel territorio dell’Unione Europea ed è disciplinata dal Regolamento UE n. 2157 dell’8 ottobre 2011 e che dovrà essere residente in Italia ai sensi dell’art.73 del T.U.I.R

[3]Si veda A.Galli, A. Binacchi (a cura di), “I quaderni, n. 56, Commissioni Start-up, Microimprese e Settori Innovativi Diritto Tributario Nazionale”, ODEC, Milano.

[4]Il riferimento è per il D.L. 3/15, con modif., in L. 33/15 in vigore dal 26 marzo 2015

[5]Il DM 28 ottobre 2016 estende l’applicabilità della procedura con firma digitale anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo.

[6]L’aggiornamento relativo ai requisiti tassativi deve avvenire ogni sei mesi, e entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio

[7]G. Visentini, A. Palazzolo, “Manuale di Diritto Commerciale”, Dike Giuridica, Roma, 2017, p. 586

[8]Si veda l’art. 2 del D.lgs 24 marzo 2006, n. 155, “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”

[9]Con l’espressione “attività principale” si considera l’attività per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’organismo che esercita l’impresa sociale.

[10]G. Visentini, A. Palazzolo, “Manuale di Diritto Commerciale”, Dike Giuridica, Roma, 2017, p. 587

[11]Strumento generato al fine di retribuire e fidelizzare i dipendenti e i manager dell’impresa che lo emette. Attraverso l’assegnazione gratuita di stock option, l’impresa concede ai propri collaboratori il diritto di acquistare azioni della Società stessa ad un prezzo determinato, definito strike price. Le stock option saranno esercitate se il prezzo d’esercizio è inferiore al valore corrente dell’azione sottostante. In caso contrario le azioni perdono di ogni valore.

[12]Il concetto di work for equity è utilizzato per indicare quelle situazioni in cui il lavoro che è stato e/o sarà prestato a favore di una Società è remunerato mediante l’assegnazione di quote, azioni, strumenti finanziari partecipativi o diritti aventi ad oggetto l’acquisizione degli stessi. Come per la stock option, la logica di tale misura è quella di incentivare e fidelizzare i dipendenti, i collaboratori e i manager.

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