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AGGIORNAMENTO DECRETO CRESCITA: Elaborato decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico

Con il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, entrato in vigore il 01.05.2019 sono state introdotte numerose novità.

In particolare, tra le altre, il suddetto decreto, detta – al CAPO II denominato “Misure per il rilancio degli investimenti privati” – delle misure a sostegno dei Comuni, infatti l’art. 30 prevede l’assegnazione di contributi in favore delle Amministrazioni Comunali per l’anno 2019 fino a un massimo di 500 milioni di Euro.

È lo stesso D.L. 34/2019 che in merito ai contributi prestabilisce: a) i criteri e i parametri per la loro quantificazione; b) la loro destinazione; c) il procedimento di erogazione e i casi di decadenza; e infine d) seppur in modo generico, gli organi preposti al controllo dell’effettiva realizzazione delle attività a seguito dell’erogazione contributo.

In primo luogo, come espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 30, i contributi verranno parametrati in base alla popolazione insistente nei comuni beneficiari a scaglioni da: 50.000,00 Euro (per i comuni fino a 5.000 abitanti), 70.000,00 Euro (per i comuni con popolazione da 5.001 a 10.000); 90.000,00 Euro (per i comuni con popolazione tra 10.001 a 20.000); 130.000,00 Euro (per i comuni con popolazione tra 20.001 a 50.000); 170.000,00Euro (per i comuni con popolazione tra 50.001 a 100.000); 210.000,00 Euro (per i comuni con popolazione tra 100.001 a 250.000); 250.000,00 Euro (per i comuni con popolazione superiore 250.001).

Il dato summenzionato al fine della determinazione dell’importo da erogare a ogni singolo Comune è stato estrapolato dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e si riferisce, nel dettaglio, al numero dei residenti alla data del 1° gennaio 2018.

La disposizione in esame, inoltre, al comma 3 specifica in modo chiaro la destinazione del contributo.

In particolare, i Comuni possono impegnare tali fondi per:

  • Efficientamento energetico (illuminazione pubblica; risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica; installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
  • Sviluppo territoriale sostenibile: (interventi in materia di mobilità sostenibile; interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per abbattimento barriere architettoniche).

Tali opere però, per essere finanziate con i suddetti contributi, devono essere iniziate entro e non oltre il 31.10.2019.

Altresì, le opere che ogni comune intende realizzare non devono essere oggetto di un precedente finanziamento (sia a carattere nazionale, regionale, provinciale o europeo) e non devono essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione del 2019.

I Comuni che non rispetteranno le condizioni appena menzionate non potranno usufruire di tali finanziamenti ovvero decadranno dal beneficio, con conseguente rientro del relativo importo nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per quanto attiene l’erogazione dei contributi, il comma 7 dell’art. 30 D.L. 34/2019 prevede che il 50% sarà trasferito, previa richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base dell’attestazione del comune beneficiario dell’avvenuto inizio delle attività entro i termini prescritti (31.10.2019) e la restante parte, ossia la differenza tra la spesa complessiva sostenuta dal Comune per la realizzazione delle opere e la quota già erogata – tenendo ovviamente conto del limite dell’importo massimo del contributo erogato a ogni singolo ente –, verrà corrisposta previa verifica e autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a seguito del collaudo e della regolare esecuzione dei lavori.

Altro aspetto riguarda gli organi preposti al controllo. Il comma 13 prevede che il Ministero dello sviluppo economico dovrà effettuare sia controlli istruttori (ovvero quelli necessari per attivare il trasferimento dei contributi) sia controlli a campione sull’effettiva realizzazione delle opere. Per l’esecuzione delle suddette verifiche, il Ministero potrà avvalersi di società in house.

Le modalità operative saranno determinate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico, in ottemperanza ai termini prestabiliti dal comma 1 della disposizione in esame, con decreto direttoriale del 14.05.2019 ha determinato, come da allegati allo stesso – ad oggi reperibili sul sito del MISE -, la somma dei contributi che sarà erogata in favore dei singoli Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Ad oggi, 16.05.2019, tale decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Avv. Flavia Bono

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