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IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE I caratteri, le specificità ed i recenti approdi giurisprudenziali

La figura del danno da perdita di chancenacque a partire dagli anni ’80, come risposta alle istanze di ampliamento dei confini della tutela risarcitoria, al fine di rendere risarcibile il pregiudizio derivante dalla compromissione non solo di un “bene giuridico finale”, ma anche della semplice possibilità di conseguirlo.

Tale figura, qualificabile come possibilità di realizzazione di un vantaggio (di natura patrimoniale o non patrimoniale), non deve essere confusa con quella del lucro cessante, quale ragionevole certezza o elevata probabilità di un incremento patrimoniale.

In particolare, da un lato si parla di perdita di chance, in riferimento ad un pregiudizio di natura patrimoniale, quale entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione[1], mentre dall’altro, in riferimento ad un pregiudizio di natura non patrimoniale, quale  presupposto per una personalizzazione in aumento del risarcimento tabellare del danno alla salute[2].

La giurisprudenza, nell’arco dell’ultimo trentennio, ha sviluppato il concetto di perdita di chance attraverso un percorso progressivo di consolidazione, ancora in atto, caratterizzato da una duplice concezione e da un duplice iter argomentativo.

Un primo orientamento si basa su una concezione “ontologica” della perdita di chance, considerata quale entità autonoma e distinta dal bene giuridico finale, benché a quest’ultimo inevitabilmente rapportata in fase di liquidazione. Tale opzione teorica, sviluppata sul modello del danno patrimoniale, consiste nell’elevazione della possibilità di conseguimento di una utilità futura a bene giuridico attuale, la cui lesione/compromissione da luogo, di per sé, a un danno emergente[3].

Alla stregua della teoria appena illustrata, la lesione della chance (patrimoniale), sembra rivestire, in seno ad una fattispecie di responsabilità, il ruolo di danno-evento, quale bene giuridico dalla cui lesione discendono conseguenze pregiudizievoli risarcibili.

Deve sottolinearsi che, nella maggioranza delle pronunce della Suprema Corte (principalmente di matrice giuslavoristica), si è teso a dare una certa consistenza alle chance risarcibili, al fine di rendere meritevoli di tutela risarcitoria solo quelle caratterizzate da una significativa probabilità di conseguimento[4].

Invece, di altro tenore si è rivelato un secondo orientamento, affiancatosi al primo, basato su una concezione “eziologica” della perdita di chance, sulla base della quale è stato definito un autonomo statuto causale, fondato su un grado di probabilità inferiore.

Mediante tale approccio, la causalità da perdita di chance si è attestata tout court sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato, da intendersi non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, ma come sacrificio della possibilità di conseguirlo, considerando tale aspettativa come “bene”, diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello finale[5].

Secondo tale ottica, quindi, la chance transita dal piano del danno-evento a quello del danno-conseguenza, divenendo rilevante solo ai fini della individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa.

Questo secondo filone giurisprudenziale ha avuto particolare sviluppo in materia di responsabilità medica e con specifica attinenza al danno non patrimoniale[6].

Il dibattito e le problematiche appena esposte risultano tutt’oggi ancora vive, e non si è ancora giunti ad una chiara definizione ed inquadramento della fattispecie del danno da perdita di chance.

Tuttavia, di rilevante importanza appaiono i recenti arresti della Corte di Cassazione, tra i quali si segnalano:

  • Civ., Sez. III, 08 giugno 2018, n. 14916. In tale occasione gli ermellini hanno esaminato un caso in cui un avvocato lamentava l’errato inserimento dei propri dati negli elenchi e nei siti internet delle Pagine Bianche e Pagine Gialle, arrivando a configurare un danno di tal fatta senza ritenere necessaria la prova della mancata acquisizione di nuovi clienti “posto che proprio l’incertezza sul punto, in un senso o nell’altro, definisce la chance di cui si lamenta la perdita”.
  • Civ., Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19741. In questo frangente, riguardante la perdita della possibilità di disinvestimento azionario per via dell’illegittima omissione di un’offerta pubblica di acquisto, la Corte sembra assimilare il danno da perdita di chance con il danno da lucro cessante, coincidente con “quello che l’azionista avrebbe potuto conseguire se l’Opa fosse stata lanciata ed egli vi avesse aderito”. Il risarcimento, in particolare, è stato determinato “raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso di Opa con il loro valore effettivo ritratto dalle risultanze di borsa, secondo il successivo andamento del titolo, nell’arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si è consumata la violazione dell’obbligo di Opa e quello del disinvestimento, se vi è stato, ovvero in caso contrario della domanda risarcitoria”.
  • Civ., Sez. III, 20 novembre 2018, n. 29829. La Corte, in questo caso, si è occupata del danno patrimoniale patito dal socio di una società in accomandita semplice per la mancata percezione degli utili dovuta alla chiusura della società, in conseguenza dell’infortunio (con conseguente perdita della capacità lavorativa) occorso ad altro socio, unico prestatore d’opera infungibile. I Giudici del Supremo Consesso sono giunti a riconoscere il risarcimento da perdita di chance ritenendo che “trattandosi di utili dalla società non ancora conseguiti ma meramente futuri, l’impossibilità di relativa ritrazione conseguente alla cessazione della società rimane invero integrata un’ipotesi di lesione aquiliana della mera possibilità, qualificabile come chance, del relativo conseguimento”. Si parla quindi di “ragione di credito avente ad oggetto la chance di conseguimento degli utili futuri”, considerata come posizione giuridica attuale di vantaggio in termini di possibilità. Ciò, in sostanza, si riverbera in termini di diminuzione equitativa del risarcimento rispetto all’integrale ammontare degli utili ipoteticamente realizzabili.

Ebbene, appare chiaro che siamo ancora lontani dall’assicurare alla perdita di chanceuno statuto teorico solido e coerente con i principi fondamentali della responsabilità civile.

Come si è avuto modo di evidenziare, l’istituto de quo assume diverse specificità in relazione alla natura, patrimoniale o non patrimoniale, della situazione giuridica finale, rispetto alla quale risulta inevitabilmente modellato.

Per quanto concerne, in particolare, il danno patrimoniale, permangono i dubbi circa la “misurabilità” delle probabilità necessarie affinché si possa ritenere integrata la figura del pregiudizio di cui si discute, benché non sufficienti a costituire il lucro cessante, e circa la prova che si richiede al danneggiato.

Pertanto, una pronuncia chiarificatrice e di stampo sistematico da parte della Suprema Corte sembra ormai improcrastinabile.

Dott. Giuliano Gilardi

[1] Cass. Civ., Sez. Lav., 12 agosto 2008, n. 21544; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12243; Cass. Civ., Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752.

[2] Cass. Civ., Sez. VI, 09 ottobre 2015, n. 20312.

[3] Ex multis e di recente Cass. Civ., Sez. Trib., 07 febbraio 2019, n. 3632. In tale occasione la Corte ha ritenuto che “la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale”.

[4] Cass. Civ., Sez. Lav., 6506/1985; Cass. Civ., Sez. Lav., 4725/1995; Cass. Civ., Sez. Lav., 8468/2000; Cass. Civ., Sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15759.

[5] Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2011, n. 12961.

[6] Cass. Civ., Sez. III, 04 marzo 2004, n. 4400; Cass. Cvi., Sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2014, n. 7195; Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2018, n. 6688.

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