
IL RISCHIO CYBER NON È UN PROBLEMA DELL’IT MA UN TEMA DI GOVERNANCE.
Con l’entrata a regime di NIS2, DORA e AI Act, e con l’inasprimento delle sanzioni 231 per i reati informatici, la sicurezza informatica esce dal

Con l’entrata a regime di NIS2, DORA e AI Act, e con l’inasprimento delle sanzioni 231 per i reati informatici, la sicurezza informatica esce dal

Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento n. 2026/0074, con cui introduce la EU Inc., nuova forma societaria di diritto europeo progettata per operare nativamente su scala continentale. Concepita come alternativa alle forme nazionali esistenti e non sostitutiva di esse, la EU Inc. si caratterizza per una struttura integralmente digitale — dalla costituzione in 48 ore senza capitale minimo obbligatorio alla dematerializzazione delle partecipazioni — e per strumenti di raccolta del capitale allineati alle prassi internazionali del venture capital, inclusa l’eliminazione del valore nominale delle quote. Il contributo analizza la natura giuridica dell’istituto, le modalità di costituzione tramite il sistema BRIS e l’integrazione con il regolamento eIDAS 2.0, la struttura finanziaria, e le prospettive di adozione alla luce della tempistica negoziale annunciata dalla Commissione per la fine del 2026.

Lo scorso 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 211/2025, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1226, che introduce nel sistema 231 nuove fattispecie di reato connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. L’intervento normativo amplia il catalogo dei reati presupposto e ridefinisce il regime sanzionatorio applicabile agli enti, incidendo sul perimetro dei rischi rilevanti ai fini della compliance per le imprese operanti in contesti esposti a regimi sanzionatori internazionali.

Il caso della successione di Giorgio Armani offre un modello avanzato di pianificazione del passaggio generazionale nelle imprese familiari. Attraverso una struttura societaria articolata, caratterizzata da categorie di azioni con diritti differenziati, dal ruolo centrale della Fondazione Giorgio Armani e dalla presenza di un fiduciario interno, il fondatore ha costruito un sistema pensato per garantire continuità, stabilità e coerenza strategica anche oltre la propria figura. L’assetto delineato evidenzia come la tutela dei legittimari possa convivere con la concentrazione del potere gestionale in soggetti selezionati, riducendo il rischio di conflitti e dispersione di governance. Al contempo, emergono criticità legate alla rigidità del modello e alla sua complessità, che impongono un’attenta valutazione delle scelte successorie. Il caso Armani dimostra l’importanza di una programmazione anticipata e consapevole, capace di integrare strumenti societari e successori per preservare la continuità dell’impresa nel lungo periodo.
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