
IL RISCHIO CYBER NON È UN PROBLEMA DELL’IT MA UN TEMA DI GOVERNANCE.
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A cura dell’Avv. Giovanni Alessi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno scorso, della L. 58/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019 (cd. “Decreto crescita”) si cristallizzano le nuove misure a sostegno del Made in Italy e dei marchi storici italiani.
Tra le novità approvate l’art. 31 del Decreto introduce nel Codice della Proprietà Industriale l’art.11-ter, in virtù del quale “i titolari o licenziatari esclusivi di quei marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni” possono ottenere l’iscrizione al “Registro speciale dei marchi storici e di interesse nazionale”, istituito presso l’Ufficio Marchio e Brevetti, in forza del nuovo art. 185-bisdel Codice della Proprietà Industriale.
A tale registro potranno essere iscritti i marchi d’impresa registrati da almeno cinquant’anni (o con l’uso continuativo dimostrabile per lo stesso periodo di tempo) e caratterizzati dalla perdurante insistenza nel territorio nazionale dell’impresa che ne fa uso.
Il marchio storico, infatti, deve essere impiegato per commercializzare prodotti o servizi realizzati in “un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale”.
Per tali imprese si profilano, dunque, non solo vantaggi commerciali e promozionali attraverso l’utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”, ma soprattutto l’accesso agevolato a capitale di rischio in momenti particolarmente difficili della vita aziendale.
È infatti istituito presso il MISE il “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”, che interverrà nel capitale delle imprese iscritte nel Registro, qualora intendano cessare l’attività nel sito produttivo (sito nel territorio nazionale) oppure delocalizzare oltre confine, con conseguente licenziamento collettivo.
In tali circostanze, è fatto obbligo all’impresa di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione.
In particolar modo dovranno essere indicate:
Informato dunque il Ministero, sarà quindi avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi realizzabili attingendo alle risorse del Fondo.
Infine, è d’uopo, segnalare che alla violazione degli obblighi informativi segue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell’impresa da €5.000 a €50.000.

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Il 18 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento n. 2026/0074, con cui introduce la EU Inc., nuova forma societaria di diritto europeo progettata per operare nativamente su scala continentale. Concepita come alternativa alle forme nazionali esistenti e non sostitutiva di esse, la EU Inc. si caratterizza per una struttura integralmente digitale — dalla costituzione in 48 ore senza capitale minimo obbligatorio alla dematerializzazione delle partecipazioni — e per strumenti di raccolta del capitale allineati alle prassi internazionali del venture capital, inclusa l’eliminazione del valore nominale delle quote. Il contributo analizza la natura giuridica dell’istituto, le modalità di costituzione tramite il sistema BRIS e l’integrazione con il regolamento eIDAS 2.0, la struttura finanziaria, e le prospettive di adozione alla luce della tempistica negoziale annunciata dalla Commissione per la fine del 2026.

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