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EREDITÀ E SUCCESSIONI: CRITICITÀ DEL TESTAMENTO BERLUSCONI

A seguito della morte di Silvio Berlusconi (data la sua notorietà) si è sviluppato un forte interesse mediatico sulla validità del testamento e sul funzionamento di alcune regole basilari del diritto delle successioni che di seguito cercheremo di analizzare.

Egli aveva regolato la sua successione mediante tre testamenti olografi, redatti in tre differenti fasi della sua vita. 

Questa tipologia testamentaria è disciplinata dall’articolo 602 del c.c. e prevede che il documento venga interamente scritto, datato, e sottoscritto dal testatore. La firma deve essere apposta al termine dell’intero testamento e può anche non indicare nome e cognome del sottoscrittore, ma è necessario che ne designi con certezza l’identità.

Il primo testamento e il secondo non hanno sollevato particolari criticità, identificando come eredi i cinque figli, assegnando la quota disponibile a due di essi e attribuendo a titolo di legato una somma pari a 100 milioni nei confronti del fratello.

È stato il terzo testamento, redatto nel 2022, a destare particolari problematiche, in quanto l’intero documento è stato sottoposto a una condizione e ha previsto tre disposizioni testamentarie a titolo particolare del valore di 230 milioni di euro, onerando solo quattro dei cinque figli.

Tutto lecito in merito all’apposizione di una condizione in quanto ai sensi dell’articolo 633 del c.c., le disposizioni a titolo universale e particolare possono esservi subordinate; quello che è stato oggetto di dibattito è, invece, l’interpretazione della condizione e la conseguente efficacia del negozio giuridico.

La frase in discussione è: “sto andando al San Raffaele se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue.” A un’interpretazione letterale della stessa conseguirebbe l’inefficacia del testamento, dal momento che il testatore ha fatto ritorno dal suo ricovero il 31 gennaio 2022 e la sua morte è avvenuta il 12 giugno 2023.

Tuttavia, non ci si può limitare al dato letterale, in quanto si tratta dell’atto di ultima volontà di un individuo, per definizione irripetibile. Perciò la domanda che gli interpreti si sono posti è la seguente: qual è l’evento futuro e incerto su cui si basa la condizione stessa?

Secondo una prima tesi, la condizione sarebbe riferita all’ipotesi del decesso del de cuius all’esito del ricovero, e si configurerebbe come risolutiva. Pertanto, dato che Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele quando era ancora in vita e la sua morte si è verificata solo in un momento successivo, la condizione non si sarebbe realizzata e il testamento sarebbe inefficace.

Altra lettura, invece, intende la condizione come riferita non al decesso del testatore durante il ricovero in ospedale, ma in maniera più ampia al verificarsi del suo decesso anche in seguito ad ogni successivo ricovero rendendo il testamento efficace.

La mancanza di un ulteriore testamento, nel successivo anno in cui erano persistenti le precarie condizioni di salute, avvalora questa tesi. Infatti, ciò dimostrerebbe che la volontà del testatore non era mutata dopo che era stato dimesso e che egli voleva mantenere i tre legati.

Mentre se si propendesse per la prima interpretazione gli eredi di Silvio Berlusconi potrebbero far valere l’inefficacia delle disposizioni testamentarie in favore della Sig.ra Marta Fascina e del Sig. Dell’Utri per un valore complessivo di 130 milioni euro.

Altra questione controversa in merito al terzo testamento riguarda i soggetti gravati dai tre legati. Infatti, il documento menziona i quattro figli, non onerando il quinto, invitandoli a disporre di parte delle loro eredità a titolo di donazione nei confronti dei soggetti soprammenzionati. Il testore prevede questo onere con la seguente dicitura: “dovreste riservare”.

La problematica che si riscontra, oltre al fatto che il testatore definisce come donazioni quelli che invece sono legati, riguarda due dei quattro eredi onerati dei legati. In quanto, questi ultimi hanno ricevuto esclusivamente la quota legittima, al contrario dei rimanenti due eredi che, invece, hanno avuto anche una quota disponibile dell’asse ereditario. Per chiarire la questione è fondamentale fornire alcune delucidazioni sull’argomento.

In sede testamentaria il de cuius può disporre del proprio patrimonio, ma nei limiti delle regole previste dalla legge a tutela del coniuge, dei figli e dei loro discendenti e – in assenza di figli – dei genitori. Ciò in quanto la legge riserva una quota dell’eredità (c.d. “quota legittima”) a tali soggetti (c.d. “legittimari”). La quota disponibile, invece, è la frazione del patrimonio del testatore che non deve essere attribuita per legge ai legittimari e che è, quindi, lasciata nella piena disponibilità del de cuius.

In considerazione di questa disposizione si può comprendere come i tre figli beneficiari della sola legittima siano in ogni caso esclusi dall’obbligo del pagamento dei tre legati, che altrimenti eroderebbe la quota loro spettante di diritto sulla successione del padre. Quest’ultima è una circostanza espressamente vietata dall’art. 549 c.c., che prevede che non sia possibile imporre pesi (come il pagamento di un legato) sulla legittima.

Il fatto, invece, che i legati gravino sui soli due eredi di Berlusconi che hanno ricevuto una quota disponibile dell’asse ereditario non pone alcun problema, posto che la soddisfazione dei legatari non intacchi la loro quota legittima.

È bene precisare che la legge offre agli eredi che subiscano una lesione della propria quota legittima uno strumento di tutela: l’azione di riduzione. Il legittimario, infatti può domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie che ledano la sua quota.

Sulla base di ciò si può comprendere che, se i due eredi legittimari di Berlusconi citati nel terzo testamento vorranno far fede alla volontà del testatore, dovranno prevedibilmente trovare un accordo con gli altri eredi, rinunciando a domandare la riduzione dei legati.

Recenemente è giunta la notizia che, gli eredi si siano accordati e abbiano accettato pienamente il testamento. Inoltre, i quattro figli hanno deciso di adempiere alle donazioni proporzionalmente alle loro quote, Marina e Pier Silvio per il 26% a testa, Barbara ed Eleonora per il 16% ciascuna.

Pur essendo molteplici i dubbi relativi alle disposizioni testamentarie previste nel terzo documento, dato che è stata confermata la sua validità dagli eredi, questo non potrà essere successivamente impugnato. In quanto, ai sensi dell’articolo 590 del c.c., qualsiasi sia la causa nullità di una disposizione testamentaria se questa, dopo la morte del testatore, sia confermata o gli venga data volontaria esecuzione dall’erede non può più essere fatta valere.

Pertanto, il supporto di specialisti in materia di diritto delle successioni è fondamentale sia per chi deve redigere il testamento sia per gli eredi o beneficiari delle relative disposizioni.

 

A cura dell’Avv. Giovanni Alessi e della Dott.ssa Martina Levi

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