Per anni la cybersecurity è stata trattata come una questione da delegare alla funzione IT: un tema di firewall, antivirus e backup. Quella stagione è finita. Il quadro normativo degli ultimi diciotto mesi — dalla Legge n. 90/2024 sulla cybersicurezza nazionale al recepimento della Direttiva NIS2, fino all’AI Act — ha spostato il baricentro: la gestione del rischio informatico è oggi una componente strutturale del governo d’impresa, di cui rispondono in prima persona amministratori e organi di controllo.
Il punto, a nostro avviso, è questo: non è più sufficiente considerare il rischio cyber solamente come una questione tecnica. Il vero rischio è organizzativo.
Cosa è cambiato nel perimetro 231
L’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 include da tempo i reati informatici tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La novità è il trattamento sanzionatorio: la Legge n. 90/2024 ha innalzato in modo significativo le sanzioni pecuniarie a carico dell’ente — per le fattispecie del primo comma la cornice della sanzione pecuniaria passa da 100–200 a 500–700 quote — e ha introdotto la nuova ipotesi di estorsione mediante reati informatici, punita con la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e con sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.
Il messaggio per le imprese, anche quelle che nulla hanno a che vedere con il settore tecnologico, è chiaro: qualunque uso improprio di un sistema informatico da parte di un apicale o di un dipendente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, può oggi tradursi in responsabilità diretta della società. E i dati confermano l’urgenza: secondo il Rapporto Clusit 2026, nel 2025 gli incidenti informatici in Italia sono cresciuti del 48,7% rispetto all’anno precedente — il valore più alto mai registrato.
Il vero terreno di gioco: assetti adeguati
È qui che il discorso si fa interessante per l’organo amministrativo. Un’infrastruttura non adeguatamente protetta non è soltanto una criticità tecnica: può configurare una carenza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dall’art. 2086 c.c. Un attacco ransomware che blocca la fatturazione, oscura i flussi finanziari e ostacola gli adempimenti fiscali incide direttamente sulla continuità aziendale — e diventa, in quella prospettiva, un problema di governance, non di reparto.
Ne discende un criterio operativo concreto: la presenza di investimenti coerenti e documentabili in sicurezza informatica costituisce un indice di effettiva attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001; al contrario, uno squilibrio evidente tra il livello del rischio e i mezzi destinati a fronteggiarlo può essere letto, in sede di giudizio, come sintomo di una carenza organizzativa.
Tre leve per integrare cyber e 231
La debolezza ricorrente, nella prassi, è la separazione tra funzione IT e area compliance: due mondi che non si parlano, due analisi che non si incontrano. Superarla richiede di muoversi su tre direttrici coordinate.
- Coinvolgere il vertice. Il rischio cyber va portato in consiglio come tema di governance, non lasciato a valle. La Direttiva NIS2 spinge nella stessa direzione, imponendo un obbligo formativo diretto agli organi di amministrazione e direzione.
- Integrare i due risk assessment. Gli esiti delle verifiche di sicurezza — vulnerability assessment, penetration test, gestione degli incidenti — devono confluire nell’aggiornamento della mappa dei rischi 231 e alimentare flussi informativi strutturati verso l’Organismo di Vigilanza. Una sola mappa dei processi, un solo sistema di controllo.
- Presidiare la supply chain. Nella maggior parte degli attacchi il fornitore è il punto d’ingresso. I contratti con i fornitori critici — IT e cloud in primis — devono prevedere standard minimi di sicurezza, obblighi di notifica tempestiva, diritto di audit e rimedi in caso di inadempimento.
2026: l’anno della compliance integrata
NIS2, DORA per il settore finanziario e la progressiva applicazione dell’AI Act convergono su un punto: non vivono come adempimenti separati, ma come tasselli di un unico sistema di controllo interno. Per l’impresa, costruire presidi paralleli e ridondanti significa moltiplicare i costi e indebolire l’efficacia. La via efficiente è l’opposta: ricondurre cyber, privacy, governance dell’AI e Modello 231 a un’unica architettura, modulare e coerente.
È il terreno su cui un Modello efficace si distingue da un documento inerte. La giurisprudenza di legittimità lo ribadisce da tempo: non basta adottare formalmente un Modello, conta la sua effettiva integrazione nell’organizzazione e la sua reale capacità di prevenire i rischi. Un Modello efficace non è quello che evita ogni incidente — obiettivo per definizione irraggiungibile — ma quello che consente all’ente di dimostrare di aver adottato ogni ragionevole misura di prevenzione.
A cura di Raffaele de Stefano e Annalisa Regi