I dati hanno permesso di meglio comprendere l’effetto reale dei provvedimenti amministrativi attuati dal legislatore e la tendenza generale degli operatori economici.
Va innanzitutto puntualizzato che rispetto al numero complessivo delle procedure bandite nel biennio, i dati hanno visto una generale crescita delle gare soprattutto per gli appalti sotto-soglia.
Ciò è certamente dovuto al consolidarsi negli anni della legislazione e del quadro normativo attuativo, nonché delle pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a meglio definire i limiti e le caratteristiche di regolarità delle procedure di gara pubbliche.
Ben sappiamo, infatti, come negli anni le procedure di aggiudicazione pubbliche hanno subito numerosi interventi normativi (chiamati spesso “correttivi”) atti appunto a correggere le criticità presenti nelle procedure amministrative stesse, ma tali aggiornamenti della disciplina generale hanno, di fatto, prodotto una notevole incertezza giuridica in tale spazio, con l’ovvia conseguenza di ridurre il numero dei bandi pubblicati.
A fronte di questa rivitalizzazione nel biennio appena passato, soprattutto dei bandi sotto-soglia, il dato del contenzioso è rimasto invece sostanzialmente invariato e la ragione potrebbe risiedere negli strumenti giuridici del soccorso istruttorio e del rito super-accelerato, da poco abrogato, nonché nell’aumento esponenziale del costo economico dei contributi unificati in materia di appalti pubblici, che hanno reso più difficile e complesso il naturale corso del contenzioso.
Ciò potrebbe aver disincentivato il ricorso per i piccoli appalti producendo come effetto una drastica riduzione del contenzioso in materia di appalti pubblici.
L’effetto positivo, se così si può dire, è stata la conseguente riduzione del “blocco” giudiziario degli appalti passato dallo 0,7% al 0,3% che rappresenta un dato assolutamente in linea e compatibile con le caratteristiche delle stesse procedura pubbliche di gara trattandosi di procedure complesse a cui partecipano molteplici concorrenti.
Si aggiunga, soprattutto per gli appalti di elevato importo, anche il fenomeno del blocco indiretto, imputabile alla c.d “burocrazia difensiva” legato quindi all’esposizione della stazione appaltante al rischio risarcitorio (indipendentemente dalla colpa) e alla conseguente responsabilità del funzionario.
Tale ultimo aspetto, e le relative cause, probabilmente meriteranno l’attenzione del legislatore e misure correttive ad hoc.
Avv. Giacomo Matteoni