a cura di Giovanni Alessi
Con riferimento alla governance delle società per azioni, la riforma del diritto societario (Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6) ha previsto la possibilità di scegliere tra diversi modelli di amministrazione e controllo.
Accanto al modello di amministrazione “classico o tradizionale” si affiancano un “sistema dualistico”, composto da un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione, e un “sistema monistico”, composto da un consiglio di amministrazione e un comitato interno per il controllo sulla gestione.
Tra i sistemi sopra citati, quello dualistico è sicuramente il più complesso e sarà oggetto della presente disamina.
Occorre innanzitutto sottolineare che il nostro legislatore, nell’introdurre tale modello, si è fortemente ispirato al diritto tedesco e francese e allo statuto della società europea.
Il sistema dualistico è caratterizzato dalla presenza di due distinti organi collegiali, fra i quali sono ripartite le funzioni di amministrazione e controllo: il consiglio di sorveglianza (supervisory board), eletto dall’assemblea dei soci, e il consiglio di gestione (management board), eletto dal consiglio di sorveglianza.
Si attua, così, un modello di governance in cui le più importanti funzioni dell’assemblea ordinaria sono attribuite ad un organo professionale qual è il consiglio di sorveglianza. La proprietà dunque non nomina gli amministratori e non approva il bilancio, ma decide sull’elezione del consiglio di sorveglianza, organo misto di gestione e controllo, così determinando indirettamente le linee del programma economico e le modifiche strutturali della società. Date tali caratteristiche, si può affermare che è questo il modello di amministrazione che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali).
Nell’ordinamento italiano la disciplina di questo modello si costituisce di norme specifiche (artt2409 octies e ss. c.c.), di rinvii espressi alla disciplina del modello tradizionale e delle norme di chiusura degli artt. 2380 c.c. e 223 septies disp. att. c.c.
In questa sede si tratteranno le principali differenze col modello tradizionale al quale si rinvia.