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Effettiva convenienza dell’utilizzo del s.r.l.s.

a cura di Giovanni Alessi

In fase di start-up di un progetto imprenditoriale, è importantissimo scegliere lo schema societario più adatto e, sovente, ci viene richiesta consulenza in merito al possibile utilizzo della SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (S.R.L.S.).
Tale schema societario, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto rispondere alle esigenze dei giovani imprenditori o esser veicolo ideale per le startup, è stato fortemente pubblicizzato soprattutto per la possibilità di “aprire la società con 1 Euro”.
Scopo della presente analisi è valutare la reale convenienza della S.R.L.S. anche e soprattutto comparandola con le nuove norme che disciplinano la Società a Responsabilità Limitata “ordinaria”.
A tal fine è d’uopo effettuare un excursus normativo in tema di S.R.L.


la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)

In un arco temporale relativamente breve, nel nostro ordinamento sono state introdotte, modificate ed abrogate una serie di norme disciplinanti le cosiddette “nuove S.R.L.”.
In primis, a mezzo dell’art. 2463-bis[1] , è stata introdotta nel nostro ordinamento la SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA i cui elementi caratterizzanti sostanzialmente possono essere riassunti come segue: (a) i soci dovevano essere persone fisiche che, al momento della costituzione, non avessero compiuto i 35 anni di età; (b) le quote non potevano essere cedute a persone di età superiore ai 35 anni di età; (c) lo Statuto doveva essere conforme ad un modello standard ministeriale e gli amministratori dovevano essere scelti tra i soci.
Successivamente, con l’articolo 44 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO, il cui unico presupposto era costituito dal fatto che i soci (o l’unico socio) fossero persone fisiche (differenza fondamentale rispetto alla S.R.L.S. era la mancata previsione di alcun requisito anagrafico in relazione agli stessi).
Entrambe le tipologie di Società a Responsabilità Limitata dovevano avere un capitale sociale tra un minimo di Euro 1 ed un massimo di Euro 9.999, con conferimenti in danaro interamente versati.
Trascorsi, però, pochi mesi dalle accennate novità legislative ed al fine di rendere ancora più semplice la scelta e l’utilizzo di questi nuovi schemi societari, si è operata una “fusione” tra i due modelli di cui sopra, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (convertito in L. n. 99/2013), da cui è risultata, ai sensi e per gli effetti dall’art. 2463-bis c.c., l’attuale disciplina della S.R.L.S.
Tra i principali cambiamenti introdotti dalla normativa in oggetto: non viene più preso in considerazione il dato anagrafico dei soci, non si prevede il divieto di trasferimento di quote a favore di persone over 35 anni e si abolisce il divieto di nominare amministratori persone diverse dai soci.
Permangono, invece, le agevolazioni costituite dall’esenzione dagli onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti camerali (i soci dovranno, però, sostenere le spese relative al diritto annuale alla Camera di Commercio, all’imposta di Registro e alla denuncia di inizio attività).
La costituzione della S.R.L.S. così configurata può avvenire soltanto con atto unilaterale o plurilaterale da parte di persone fisiche, e mai da parte di persone giuridiche.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463-bis c.c.) in conformità al modello standard, integrabile ma inderogabile rispetto ai suoi tratti distintivi. I soci possono derogarvi nei loro rapporti interni attraverso patti parasociali, ma non possono modificare lo schema dello statuto ministeriale poiché, a norma dell’art. 2463-bis c.c., l’atto pubblico deve essere redatto “in conformità al modello standard”[2] .
Il capitale sociale inferiore a Euro 10.000 con un minimo di Euro 1 deve essere sottoscritto e versato interamente alla data della costituzione e sono consentiti solo conferimenti in denaro.
Per quanto concerne la denominazione sociale, è obbligatorio indicare che si tratta di una SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA.


S.r.l. con capitale inferiore a Euro 10.000

Nel quadro normativo così delineato, è successivamente intervenuta la L. 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicata in G.U. 22 agosto 2013, n. 196), di conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Ulteriori disposizioni in materia di occupazione”, che ha introdotto due nuovi commi all’art. 2463 c.c. (i.e. comma 4 e 5) che testualmente recitano:
“L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a Euro diecimila, pari almeno a un Euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila Euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita qualsiasi ragione”.

Il legislatore, nel ribadire che il capitale minimo di una S.R.L. deve tendenzialmente essere fissato in Euro 10.000, consente che tale minimo possa essere raggiunto anche nel corso del tempo creando un nuovo modello di Società a Responsabilità Limitata che si potrebbe definire a capitale progressivo.
Tale forma societaria non si discosta molto da quella ordinaria e può essere costituita tanto da persone fisiche quanto da persone giuridiche.
I costi di costituzione sono uguali a quelli delle S.R.L. ordinarie, dal momento che è prevista la costituzione della società tramite atto pubblico notarile con la predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto societario.
A differenza di quanto previsto per le S.R.L. ordinarie, è obbligatorio invece il versamento dell’intero ammontare del capitale sociale, da versare in denaro nelle mani dell’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo (art. 2464, comma 4, c.c.). Non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro e non sono consentiti i conferimenti di servizi o in natura[3] .
I soci possono decidere di fissare il capitale in un importo inferiore a Euro 10.000, con un minimo di Euro 1, fermo restando l’obbligo di costituire una riserva con accantonamento annuale del 20% degli utili netti, fino al raggiungimento del limite legale con il patrimonio.


Attuale situazione normativa ed analisi comparativa tra i vari modelli

Allo stato attuale, nel panorama italiano, è quindi possibile costituire tre diverse tipologie di società a responsabilità limitata:

  • una S.R.L. ordinaria (artt. 2462 – 2483 c.c.) che, rispetto al passato, avrà l’unica novità dei decimi che non saranno più versati in banca (art. 2463 c.c.);
  • una S.R.L. “progressiva” con capitale sociale al di sotto di Euro 10.000 (artt. 2463, comma 4, e 2483 c.c.) con statuto ordinario e costi di costituzione ordinari, con conferimenti interamente in denaro e versati per intero all’atto costitutivo;
  • una S.R.L.S. (art. 2463-bis c.c.) con capitale sociale al di sotto di Euro 10.000, a statuto standard e con costi di costituzione ridotti.

A questo punto è necessario provare a comparare i vari modelli de quo al fine di rispondere al quesito oggetto della presente riflessione: è davvero conveniente costituire una Società a Responsabilità Limitata Semplificata? Si riportano, di seguito, una serie di considerazioni.

a) Inderogabilità dello statuto; regole di funzionamento e amministrazione sono fissate per legge.
La S.R.L.S. deve essere costituita secondo un modello standard di atto costitutivo, nel quale la disciplina del rapporto societario è alquanto scarna e lacunosa e non contempla la possibilità per i soci di integrarlo con clausole statutarie ulteriori rispetto a quelle ivi previste.
Conseguentemente, per tali aspetti non espressamente previsti e regolati nello schema ministeriale, si rendono applicabili le norme generali della S.R.L. senza possibilità di scelta o modifica da parte dei soci.
Dunque, la previsione di inderogabilità del modello standard, originariamente dibattuta e poi espressamente sancita dalla L. n. 98/2013, delimita chiaramente il confine tra la S.R.L.S. e S.R.L. ordinaria con a capitale inferiore ai Euro 10.000 [4] .
Ciò può determinare una serie di inconvenienti, in quanto (a titolo puramente esemplificativo):

  • non è prevista l’indicazione della durata della società, con la conseguenza che, a norma dell’art. 2473 c.c., i soci hanno diritto di recesso senza alcuna limitazione;
  • non è prevista né possibile l’indicazione della scadenza degli esercizi sociali, con conseguente incertezza circa il fatto che detta scadenza maturi dopo 365 giorni a decorrere dalla data dell’atto costitutivo, dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero al 31 dicembre di ogni anno solare;
  • non è possibile disciplinare nello statuto i poteri di amministrazione e di rappresentanza, stabilendo ad esempio la necessità di firma congiunta, la riserva del potere di rappresentanza soltanto a qualcuno degli amministratori, l’autorizzazione dei soci per determinati atti più importanti, e via dicendo;
  • non è possibile inserire nell’atto costitutivo clausole di prelazione o gradimento in caso di cessione delle quote sociali, con la conseguente libertà nel trasferimento delle quote che rende possibile l’ingresso in società di qualunque soggetto, senza filtri né limitazioni;
  • non è possibile regolare statutariamente la successione a causa di morte del socio, né le modalità di liquidazione della quota sociale;
  • non possono essere stabilite maggioranze diverse da quelle legali per le deliberazioni dell’assemblea dei soci, neanche per le modificazioni dell’atto costitutivo o per le deliberazioni di particolare importanza;
  • non possono essere inserite clausole di conciliazione ed arbitrato per l’ipotesi di controversie tra soci, o tra soci e organi sociali;
  • non è possibile stabilire nello statuto che l’approvazione del bilancio abbia luogo entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ma vale sempre il termine di legge di 120 giorni, ex artt. 2478-bis e 2364 c.c.

Infine, in merito ai costi di tale schema societario, è opportuno sottolineare che ogni modifica delle disposizioni a contenuto “statutario”, suscettibili di configurare una successiva modificazione dell’atto costitutivo, determinerà l’obbligo della S.R.L.S. di redigere uno statuto e depositarlo nel Registro delle Imprese.
In tal caso, vige la regola per cui gli atti modificativi dello statuto sociale e le cessioni delle quote sociali sono soggetti alle normali imposte ed onorari notarili.
Difatti, l’attività gratuita del notaio riguarda esclusivamente la stipula dell’atto costitutivo e la richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione di qualsiasi consulenza sul punto, per la quale continuano ad essere dovuti i normali onorari.
b) I soci sono solo persone fisiche, non persone giuridiche.
Dal punto di vista soggettivo, la principale differenza consiste nel fatto che, mentre nella S.R.L.S. i soci possono essere soltanto persone fisiche – sia all’atto della costituzione che nelle successive vicende (cessione della quota o aumento di capitale) – la S.R.L. progressiva può annoverare nella propria compagine sociale anche persone giuridiche.
Di conseguenza, le società non possono essere soci di una S.R.L.
c) Rating bancario e finanziamenti dei soci.
In generale, in entrambi i modelli sopra illustrati, l’esiguità del capitale sociale renderà particolarmente difficile ottenere prestiti bancari, stante l’assenza di un adeguata garanzia per la banca rappresentata proprio dalla consistenza del capitale sociale. Di conseguenza, risulterà particolarmente difficile accedere ad un finanziamento bancario.
Per ovviare a tale inconveniente, l’atto costitutivo può specificare in modo dettagliato la possibilità di utilizzare il sistema dei finanziamenti dei soci e dei prestiti da parte di terzi, specificando in quest’ultimo caso la percentuale di interessi e la data di scadenza per la restituzione dei fondi.
In particolare, tale requisito è previsto dall’art. 6 della delibera CICR n. 1058 del 19 luglio 2005, che prescrive espressamente l’introduzione di una disposizione statutaria per la raccolta di finanziamenti dai soci.
Disposizione che ovviamente può essere inserita nella statuto di una S.R.L. ordinaria o con capitale inferiore ai Euro 10.000, a differenza della S.R.L.S. che, si ripete, deve utilizzare uno statuto con modello standard.
Attraverso la disciplina dei finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c., la S.R.L. ordinaria – specie se costituita con un importo inferiore ai Euro 10.000 – ha la possibilità di incrementare i propri mezzi finanziari senza che, a fronte di tale apporto, vi sia un equivalente aumento di capitale sociale.


Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, è possibile trarre sinteticamente le seguenti conclusioni.
Nonostante la S.R.L.S. sia apparentemente conveniente nella fase di startup per il contenimento dei costi iniziali di costituzione[5] , l’impossibilità di modificare il modello standard dell’atto costitutivo non consente ai soci una programmazione societaria e, molto spesso, in base al tipo di attività esercitata, determina una moltiplicazione dei costi (che vanifica integralmente il risparmio iniziale) per l’adattamento della struttura alle naturali esigenze che si presentano nel corso della vita societaria.
Inoltre, un ulteriore quanto fondamentale incentivo per preferire il modello di S.R.L. ordinario riguarda l’aspetto dei finanziamenti soci. Difatti, l’esiguità del capitale sociale (da Euro 1 a 9.999) determina grandi difficoltà ad accedere ai finanziamenti bancari a causa scarsa credibilità economica agli occhi delle banche, dal momento che il patrimonio personale dei soci non è aggredibile.
Si può quindi ragionevolmente presumere che gli imprenditori optino per le S.R.L. ordinarie con capitale inferiore a Euro 10.000 con il solo obbligo di sottoporsi alla disciplina che impone la successiva patrimonializzazione della Società, attraverso un vincolo più stringente circa la formazione della riserva legale.
Infatti, la tanto pubblicizzata riforma del 2012 concernente le S.R.L.S., oltre che fonte di confusione normativa viste le varie leggi susseguitesi in breve tempo, si è sostanzialmente svuotata di valore in seguito alla possibilità di accedere al regime della responsabilità limitata, nell’ambito delle S.R.L. ordinarie costituite con un capitale inferiore ai Euro 10.000.

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