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Rottamazione delle cartelle esattoriali

Il D.L. n. 193 del 24 novembre 2016, convertito nella L. 1.12.2016 n. 225, ha introdotto la cd. rottamazione delle cartelle di pagamento che consente l’abbattimento totale degli importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni e interessi di mora anche con pagamento in un massimo di 5 rate, con scadenza ultima a settembre 2018.

La procedura attivabile fino al 31.03.2017.

Più specificamente, la definizione agevolata presuppone l’integrale pagamento di:
• somme a titolo di capitale e interessi;
• aggi maturati a favore del concessionario della riscossione (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

Di seguito il dettaglio delle pendenze sanabili e le agevolazioni previste dalla “rottamazione”:

Pendenze ordinarie: pagamento entro 60 giorniAgevolazioni previste dalla rottamazione
Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenzialiVERSARE INTEGRALMENTE
Interessi da ritardata iscrizione a ruoloVERSARE INTEGRALMENTE
Sanzioni da omesso versamentoNON VERSARE
Aggi di riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%)VERSARE INTEGRALMENTE
Le spese di notifica pari ad € 5,88VERSARE INTEGRALMENTE
Pendenze ordinarie: pagamento oltre 60 giorniAgevolazioni previste dalla rottamazione
Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenzialiVERSARE INTEGRALMENTE
Interessi da ritardata iscrizione a ruoloVERSARE INTEGRALMENTE
Sanzioni da omesso versamentoNON VERSARE
Aggi di riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%)VERSARE INTEGRALMENTE
Le spese di notifica pari ad € 5,88VERSARE INTEGRALMENTE
Gli interessi di mora pari al 4,13% da calcolare solo su imposte o contributi dovuti per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamentoNON VERSARE
Gli oneri della riscossione in misura piena (fino al 2015 pari al 8% in luogo di quelli ridotti del 4,65%).VERSARE INTEGRALMENTE
Eventuali spese maturate a seguito dell’avvio di procedure esecutive.VERSARE INTEGRALMENTE

Ambito soggettivo di applicazione della procedura

La rottamazione risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto.
Sono ammessi, pertanto:
• coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016. Si precisa che dalla data di presentazione della domanda viene meno l’obbligo di versamento rateale.
• coloro che abbiano promosso un procedimento giudiziario. In tal caso la procedura presuppone la rinuncia alla prosecuzione del procedimento.

Ambito oggettivo di applicazione della procedura

Nella procedura rientrano i carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
Sono esclusi dai carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi:

 Carichi esclusi
I)IVA all’importazione
II)Recupero aiuti di Stato
III)Condanne della Corte dei Conti
IV)Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
V)Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
VI)VI) Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

E’ consentito l’accesso alla procedura anche in relazione alle violazioni del Codice della strada con esclusione delle sanzioni e limitatamente ai soli interessi di mora e maggiorazioni previste dalla Legge.

I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell’applicazione della definizione agevolata. Si segnala, inoltre, che l’accesso alla definizione agevolata permette il rilascio di un DURC positivo da parte degli enti previdenziali interessati.

La procedura si applica anche agli accertamenti esecutivi (ipotesi non prevista nel decreto ma confermata da Equitalia).

Il Decreto ha inoltre previsto la possibilità di applicare la rottamazione anche alle ingiunzioni promosse da enti locali: in questo caso saranno gli stessi enti a definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc emanata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al momento non è prevista in questo caso la rottamazione degli interessi di mora).

La nuova procedura è applicabile anche ai ruoli inclusi in procedure di crisi da sovraindebitamento: in tal caso i versamenti saranno definiti dal decreto di omologazione.

Presentazione della domanda di adesione

Ai fini della definizione agevolata, il debitore deve presentare a Equitalia, entro il 31.03.2017, apposita dichiarazione attraverso il modello DA1 tramite sportello o PEC, nella quale dovrà essere indicato il numero di rate nel quale (eventualmente) si intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione.

Entro la stessa data, potranno essere comunicate modifiche all’istanza eventualmente già presentata.

L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può proseguire, altresì, le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Equitalia, entro il 31.05.2017 dovrà comunicare a coloro che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Con riferimento all’importo delle rate è previsto che il pagamento di una quota pari al 70% debba essere effettuato nel 2017 e del restante 30% nel 2018 (nelle due distinte annualità gli importi delle rate devono essere di pari ammontare).

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
• mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa,
• oppure mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa agli importi da pagare,
• oppure presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Inoltre Equitalia, entro il prossimo 28.02.2017, notificherà agli interessati i carichi affidati nell’anno 2016 per cui non risulta ancora notificata la cartella (al fine di consentire la definizione).

In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell’importo totale o della singola rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Nel particolare caso dei debitori che, a seguito di provvedimenti di rateazione, hanno già pagato parzialmente le somme dovute, il legislatore ha stabilito quanto segue:
• ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
• restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
• il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

Il debitore che, computando i pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e aggio, per beneficiare della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste per tutte le altre ipotesi. Si presume che in questo caso Equitalia comunichi (anziché le somme da definire ed il piano di rateazione) l’avvenuto pagamento dell’integralità del carico.

Si ribadisce che tali soggetti possono aderire alla procedura di rottamazione a condizione che risultino pagate le rate con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016.

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